Cassazione Penale, Sez. 4, 2 dicembre 2019, n. 48788 – Fare formazione sui rischi derivanti dal macchinario ma non mantenerlo in sicurezza: l’adempimento del primo obbligo non fa venire meno l’incidenza causale dell’inadempimento del secondo.
Qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un particolare macchinario ma ometta di mantenere il detto macchinario in condizione di essere utilizzato in sicurezza, non provvedendo a corredarlo dei prescritti dispositivi di cautela, l’adempimento del primo obbligo non fa venire meno l’incidenza causale dell’inadempimento del secondo.
Affinché l’informazione e la formazione del lavoratore non si risolvano nella trasmissione di un sapere tecnico astratto occorre, in realtà, che esse si possano tradurre nell’utilizzazione di macchinari conformi all’uso in condizioni di sicurezza e nel ricorso a procedure effettivamente percorribili, rimanendo altrimenti confinate in un ambito teorico che, per la sua genericità, non consente di incidere in modo concreto sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.
Fonte: Olympus.uniurb
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