Cassazione Penale, Sez. 3, 16 giugno 2025, n. 22584 – Assolto il presidente del CdA per omessa valutazione dei rischi e designazione RSPP: i datori di lavoro a fini prevenzionistici sono i dirigenti delle unità produttive con potere decisionale e di spesa.
Il Tribunale ha assolto l’imputato dalle violazioni di cui agli artt. 29, comma 1, 55 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con gli artt. 2 comma 1, lett. b), 16 comma 1, 17 comma 1, lett. a) e b), 28 comma 2 e 299 del medesimo decreto (capi 1 e 2) per non aver effettuato, pur ricoprendo la qualifica di datore di lavoro, come definito dall’articolo 2, comma 1, lett. b), la valutazione dei rischi professionali e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi riguardanti le unità locali della Divisione Ipermercati e della Divisione Supermercati della Società Cooperativa, impropriamente fatta da soggetti aziendali diversi dal datore di lavoro ex lege, perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale è pervenuto all’epilogo assolutorio escludendo l’individuazione dell’imputato quale datore di lavoro in senso prevenzionistico, che ha riconosciuto, invece, in capo ai due distinti soggetti (A e B) preposti al vertice delle due distinte unità produttive (Divisione Ipermercati e Divisione Supermercati), muniti dei relativi autonomi poteri decisionali e di spesa, in forza di procura speciale rilasciata a costoro dall’imputato, quale presidente del Consiglio di amministrazione e, dunque, datore di lavoro di vertice. In particolare, in base alle risultanze delle prove documentali e testimoniali, il Tribunale ha ritenuto accertato che la struttura organizzativa della Società Cooperativa era ripartita in due divisioni distinte sui piani contabile, amministrativo, gestionale rispettivamente Area Ipermercati e Area Supermercati; che l’organo amministrativo della società era il consiglio di amministrazione, di cui l’imputato era presidente e legale rappresentante; che il consiglio di amministrazione aveva delegato al presidente alcune proprie attribuzioni, avvalendosi dello strumento della delega gestoria di cui all’articolo 2381 comma 2, cod. civ. escludendo, tuttavia, ogni aspetto relativo alla materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché alla tutela della sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Sulla scorta di tali dati di fatto e segnatamente del contenuto delle due procure speciali conferite dal datore di lavoro di vertice, ha ritenuto la natura giuridica di atti organizzativi privati con funzione meramente ricognitiva dell’investitura ex lege ai sensi dell’art. 2 comma uno lett. b) di due datori di lavoro decentrati (A e B) i quali rivestivano la posizione di garanti originari in relazione alle singole unità produttive di competenza. Escludeva, di conseguenza, la riconducibilità di dette procure all’istituto della delega gestoria, tenuto conto dell’estraneità dei soggetti dall’organo amministrativo, nondimeno, considerata l’assenza di una norma giuridica ostativa l’individuazione del datore di lavoro prevenzionistico in seno a soggetti esterni alla compagine societaria e tenuto conto della concezione datoriale anche sostanziale mutata dal testo unico, riteneva in capo ai predetti A e B la qualifica di datore di lavoro decentrato ex lege delle rispettive unità produttive e dunque riteneva, ex lege, costoro tenuti alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezioni e alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi afferenti alle singole unità organizzative di cui erano responsabili, cosa che era avvenuta in ottemperanza e non già in violazione dell’articolo 17 del testo unico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero.
Il ricorso è infondato.
Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente ritenuto la qualifica di datore di lavoro ex lege in senso prevenzionistico per le singole unità produttive, in capo ai soggetti dirigenti preposti alla direzione delle stesse qualificate quali autonome unità produttive in presenza dei requisiti normativi di autonomia gestoria, finanziaria in capo a loro. Il Tribunale ha poi rilevato che i dirigenti preposti alle due unità produttive avevano, in adempimento alla legge, predisposto sia il DVR che individuato il responsabile della sicurezza, proprio in adempimento ai compiti che competono al datore di lavoro a titolo originario. Di conseguenza ha escluso la responsabilità penale in capo all’imputato.
Il ricorso del Pubblico Ministero va pertanto rigettato.
Fonte: Olympus.uniurb