Cassazione Penale: il committente non è tenuto a verificare che il datore di lavoro abbia spiegato al dipendente la necessità di cambiare un indumento contaminato

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2017, n. 27296 – Infortunio con la soda caustica. Non si può pretendere che il committente si assicuri che il DL abbia spiegato al dipendente la necessità di cambiare un indumento contaminato.

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, si è occupata del caso di un infortunio occorso ad un operaio dipendente della ditta “T.S. Service” s.r.l., che aveva in appalto il servizio di pulizia degli ambienti di lavoro, esterni ed interni, della società appaltante “H.D.S.”.

Mentre l’operaio «era intento a lavare il piazzale esterno della ditta “H.D.S.” da macchie di olio e di grasso adoperando soda caustica, una piccola quantità di tale sostanza entrava, da sopra, all’interno dello stivale in gomma del lavoratore, il quale aveva indossato erroneamente il Pantalone della tuta all’interno e non all’esterno dello stivale, in modo tale da non proteggere la gamba dall’Ingresso di sostanze dall’apertura, e bagnava il calzino, così provocando un’ustione chimica alla gamba destra in corrispondenza del tendine di Achille; avvertito un po’ di bruciore, l’operaio sciacquava il piede con acqua fredda, come gli era stato detto di fare, poi si infilava nuovamente il calzino che indossava e che era bagnato di soda caustica e riprendeva a pulire il piazzale».
Inoltre emergeva che l’operaio «anche nei giorni successivi andava al lavoro indossando il medesimo calzino. Soltanto dopo quindici giorni si presentava al pronto soccorso, ove i sanitari riscontravano un’ustione chimica da soda caustica in corrispondenza del tendine di Achille alla gamba destra».

La Suprema Corte ha ribadito che «la posizione di garanzia implica sempre che la posizione di garante coincida con quella del soggetto che gestisce in concreto i rischi connessi all’attività da lui assunta», gestione che nel caso di specie era stata peraltro già – correttamente – attribuita, con sentenza irrevocabile, al coimputato A.B. (non appellante né ricorrente), datore di lavoro appaltatore.
Tale conclusione «appare in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato che in tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera – certamente – anche in relazione al committente, dal quale non può, tuttavia, esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 264974; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672): proprio la non esigibilità di un controllo minuzioso e pressante esclude che nel caso di specie possa pretendersi che il committente si assicuri previamente che il datore di lavoro appaltatore abbia puntualmente spiegato al dipendente la necessità di cambiare un indumento che è stato contaminato dalla soda caustica, anziché continuare ad indossare lo stesso indumento, a diretto contatto della cute, per più giorni».

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