Cassazione Penale: il costruttore riveste una posizione di garanzia in relazione ai difetti strutturali dei macchinari

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 febbraio 2020, n. 5541 – Collasso strutturale della gru nella raffineria. Difetto di fabbricazione del macchinario.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi”.
In applicazione di detto principio numerose successive pronunce di questa Corte hanno ribadito che il costruttore riveste una posizione di garanzia in relazione ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, rispondendo per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla fornitura di tali macchinari, a meno che non si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. Se ciò non si verifica – come avvenuto nel caso in esame – si ha una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso di condizionamento con l’evento.
Anche il lamentato uso improprio del macchinario, messo in rilievo dalla difesa nella parte in cui rileva l’avvenuto sovraccarico del cestello, non può dare luogo ad un esonero di responsabilità ove non si dimostri che tale uso improprio sia stato da solo causa sufficiente a determinare l’evento.

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