Cassazione Penale: Il datore di lavoro è responsabile anche della salute e sicurezza dei soggetti terzi, estranei al rapporto di lavoro

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, del 03 giugno 2014 n. 22965

Con la sentenza n. 22965/2014, la Cassazione Penale, Sez. IV, ha affrontato la questione relativa alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio verificatosi a danno di soggetto terzo, estraneo al rapporto di lavoro.
Nello specifico, due imprenditori individuali, in qualità di assuntori dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio per civile abitazione, venivano riconosciuti quali responsabili della morte di un lavoratore rimasto travolto dalla porzione di un muro mentre si trovava all’interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale destinata all’ accoglimento del calcestruzzo.
In secondo grado la Corte d’Appello, in parziale riforma di quella di primo grado, nel resto confermata, assolveva entrambi gli imputati dal reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 280/01 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e riduceva, di conseguenza, nella misura giudicata congrua, la pena inflitta ai due imputati dal Tribunale.
Avverso la decisione è stato proposto ricorso.
La Cassazione nel caso di specie ha affermato che non assume rilievo di sorta accertare quale fosse il ruolo effettivo della vittima (se operaio dipendente, occasionale coadiuvatore, lavoratore autonomo o se spontaneo collaboratore mosso dal vincolo parentale con il coimputato).
Quel che è certo è che la vittima si trovava all’interno della trincea per prepararla ad accogliere il calcestruzzo e, quindi, nello svolgimento di un’attività che, quale che fosse la fonte del rapporto, non può che assumere la valenza di collaborazione lavorativa.

Peraltro, il cantiere, infatti, come tutti i luoghi di lavoro, non deve presentare pericoli per chiunque vi entri in contatto e non solo per i lavoratori; con la conseguenza che deve essere opportunamente preclusa l’accessibilità a luoghi e strutture fonti di rischio con opportune misure segreganti ed escludenti.
“Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.
Per tali motivi il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

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