Cassazione Penale, Sez. 4, 17 giugno 2025, n. 22843 – Infortunio del lavoratore neo assunto con la macchina troncatrice: non basta l’affiancamento del collega esperto. Se manca la formazione il datore di lavoro è responsabile.
Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di lesioni gravissime, aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore neo assunto.
All’imputato si è contestato, nella qualità di datore di lavoro, di aver omesso di formare e informare la persona offesa la quale aveva iniziato a lavorare con qualifica di operaio presso la ditta dell’imputato prima della sottoscrizione del contratto avvenuta lo stesso giorno dell’infortunio, così cagionando allo stesso la lesione consistente nell’amputazione della mano sinistra, avvenuta mentre era intento a lavorare su una macchina troncatrice dotata di sega.
Dato atto che il lavoratore aveva, in un primo momento, affermato di essere stato incaricato dal datore di lavoro di provvedere al taglio di materiale utilizzando la sega, salvo poi rettificare che gli era stato detto di “stare” al macchinario, al quale risultava assegnato anche un altro operaio risultato debitamente formato e che l’ispettore SPISAL aveva affermato che un operaio che doveva rimanere a distanza dal macchinario pericoloso in questione non avrebbe avuto bisogno di alcuna formazione, il giudice del Tribunale ha dunque inferito che la vittima poteva svolgere solo le mansioni di passare il materiale al collega e aveva deciso, in maniera imprudente e per effetto di un’autonoma iniziativa, di utilizzare senza formazione il macchinario pericoloso, approfittando dell’assenza del collega. Ciò, nella valutazione del giudice, avrebbe costituito un comportamento atipico ed eccezionale, tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero.
Il ricorso va accolto.
La parte ricorrente ha colto nel segno nel denunciare la incongruità del ragionamento che sostiene la decisione impugnata in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un fatto interruttivo tra la violazione ascritta al datore di lavoro e l’evento lesivo, ravvisabile nella condotta dello stesso lavoratore, nel senso che esso sarebbe stato, nella specie, imprudente e frutto di un’autonoma iniziativa, avendo il citato lavoratore approfittato dell’assenza del collega specializzato addetto alla macchina.
Deve ribadirsi il principio per il quale non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi che la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 – 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222 – 01).
Nella specie, il Tribunale ha ricollegato la asserita abnormità del comportamento del lavoratore alla sua imprudente iniziativa che, tuttavia, per quanto emerge dalla stessa sentenza, si inseriva perfettamente nel contesto della lavorazione che l’uomo, assunto proprio quel giorno, doveva eseguire, affiancando il collega più esperto, senza considerare che la imputazione inerisce, per l’appunto, alla mancata formazione del lavoratore e alla informazione sui rischi di quel macchinario, a prescindere dal segmento di attività che egli avrebbe dovuto svolgere nei pressi di detta macchina.
Ne discende l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in diversa composizione fisica.
Fonte: Olympus.uniurb