Cassazione Penale: il datore di lavoro nella pubblica amministrazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8119 – Infortunio del dipendente comunale e assenza del DUVRI. Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che è “esplicita la testuale previsione dell’art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 nell’affermare che nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fra cui rientrano le Amministrazioni comunali), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

La Corte prosegue evidenziando che “nella specie (ossia nell’ambito del modello organizzativo tipizzato dalla legge con riguardo all’amministrazione comunale)” l’imputato “era stato individuato, con uno specifico atto, quale soggetto cui erano state conferite funzioni specifiche comprensive dell’esercizio di poteri decisionali e di spesa (nei termini esplicitamente previsti dal citato art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008) e assumeva perciò, ope legis, la corrispondente posizione datoriale”.

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