Cassazione Penale: Il malore del lavoratore non esonera da responsabilità per la caduta mortale da una scala

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2018, n. 24070 – Un malore non esonera da responsabilità l’amministratore unico e il dirigente per la caduta mortale del lavoratore da una scala

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha ribadito “l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio e secondo cui le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l’evento.”

Inoltre “la valutazione del rischio deve essere eseguita con il massimo grado di specificità, sicché per i lavori in quota non è sufficiente la disciplina del solo uso della scala, ma è necessario chiarire le ipotesi in cui si possa ricorrere a tale strumento senza pericolo e le ipotesi in cui è, invece, necessario avvalersi di altri strumenti.”

Infatti “in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

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