Cassazione Penale: Il prestanome di un’azienda risponde per reati ambientali e di sicurezza anche se non la gestisce di fatto

Con la sentenza del 1° ottobre 2014 n. 40527, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui sull’Amministratore di una Società, benché estraneo alla gestione della stessa, gravano i connessi doveri di vigilanza e controllo in virtù della semplice accettazione della carica

Nella fattispecie, la ricorrente era stata ritenuta “colpevole di una serie di violazioni alla normativa ambientale e prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro, in particolare: a) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 279 d. lgs. n. 152/2006 (per aver sottoposto, quale legale rappresentante della … s.r.l., a modifica sostanziale l’impianto conciario in assenza dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’art. 269, d. lgs. citato); b) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e, 256, comma 1, lett. A), d. lgs. n. 152/2006 (per aver, nella medesima qualità, effettuato attività di smaltimento dei rifiuti, costituiti da acque di spruzzo, in assenza della prescritta autorizzazione); e) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 2, d. lgs. n. 152/2006 (per aver, sempre nella predetta qualità, depositato in modo incontrollato rifiuti provenienti dall’attività, permettendo che il percolato venisse convogliato in acque superficiali); d) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 137, d.lgs. n. 152/2006 (per avere, nella qualità predetta, effettuato lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali in assenza di autorizzazione); e) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 63, d. lgs. n. 81/2008 (per avere, sempre nella detta qualità, omesso di effettuare lavori tali da rendere la pavimentazione del reparto bottali in grado di convogliare sostanze putrescibili e liquidi di risulta della lavorazione pelli nei punti di raccolta e di scarico); f) del reato di cui agli artt.110 c.p. e 63, comma 1, d. lgs. n. 81/2008 (per avere, nella qualità predetta, omesso di mantenere adeguatamente pulito l’impianto di spruzzo in guisa da evitare accumuli di sostanze secche e stratificate); g) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 71, comma 4, lett. A), d. lgs. n. 81/2008, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. C) (per avere, nella qualità predetta, omesso adeguata manutenzione della quasi totalità delle apparecchiature utilizzate nel ciclo produttivo); h) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 16, comma 2 e 20, d. lgs. n. 139/2006 (per avere, nella qualità predetta, omesso di richiedere il prescritto certificato di prevenzione incendi per il locale caldaia e montacarichi).”

La Cassazione rigetta il ricorso ribadendo il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui “l’amministratore di una società, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda – anche se esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, dunque anche se questi fa mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo.”

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