Cassazione Penale: Il subappaltante-committente non può sostituirsi al subappaltatore-DL nella formazione dei dipendenti di quest’ultimo

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2018, n. 18660 – Infortunio di un dipendente del subappaltatore. Il subappaltante-committente non può sostituirsi al subappaltatore-DL nella formazione dei dipendenti di quest’ultimo

La Suprema Corte, in questa sentenza ha ribadito quanto sostenuto dalla Corte territoriale, cioè che la “sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell’attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest’ultimo (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201), rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del committente sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice”.

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