Cassazione Penale: in assenza di direttive di sicurezza datoriali le scelte errate dei lavoratori non costituiscono causa esclusiva dell’evento infortunistico

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2022, n. 28221 – Pericolosa manovra di scarico della macchina da 250 kg: in assenza di direttive di sicurezza datoriali, le errate scelte dei lavoratori non assurgono a causa esclusiva dell’evento.

A fronte della assenza di puntuali direttive che indicassero ai lavoratori le modalità di lavoro sicure da osservare, le errate scelte fatte da questi non possono assurgere a causa esclusiva dell’evento, perché non hanno innescato alcun rischio eccentrico nella sequenza causale che fa capo alla condotta datoriale ma anzi hanno concretizzato proprio uno dei rischi che il dovere di organizzazione deve fronteggiare (ex multis, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748, per la quale “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”).

L’art. 71 d.lgs. n. 81/2008, prevedendo che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, prende in considerazione la concreta e specifica lavorazione da eseguire e non una situazione teorica, avulsa dai concreti dati di contesto. Prova ne sia anche l’ulteriore prescrizione indirizzata al datore di lavoro, che impone a questi, all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, di prendere in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Va rammentato che con la integrazione del modello prevenzionistico incentrato sulla cd. prevenzione tecnologica (espresso dalla legislazione degli anni Cinquanta del secolo scorso) con il modello della organizzazione della prevenzione (d.lgs. n. 626/94 prima e d.lgs. n. 81/2008, poi), il principale dovere del datore di lavoro è quello di valutare tutti i rischi connessi al processo produttivo, e tra questi anche quello intrinseco all’organizzazione della produzione. Il dovere di organizzare in funzione della prevenzione trova la sua espressione più acuta nella valutazione dei rischi ma non si esaurisce in essa; come risulta con ogni evidenza sia dall’art. 15 d.lgs. n. 81/2008, che non riconduce le diverse misure generali da adottare alla valutazione dei rischi pretendendone così la costante adozione, che dall’art. 18.
Più in radice, è il potere dispositivo che, correlativamente al suo farsi azione, impegna contestualmente il datore di lavoro a decidere anche per le misure prevenzionistiche necessarie.

A fronte della assenza di puntuali direttive che indicassero ai lavoratori le modalità di lavoro sicure da osservare, le errate scelte fatte da questi non possono assurgere a causa esclusiva dell’evento, perché non hanno innescato alcun rischio eccentrico nella sequenza causale che fa capo alla condotta datoriale ma anzi hanno concretizzato proprio uno dei rischi che il dovere di organizzazione deve fronteggiare (ex multis, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748, per la quale “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”). Perché se è vero che con l’art. 20 d.lgs. n. 81/2008 il legislatore ha indirizzato al lavoratore una più stringente pretesa in funzione della migliore prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dello stesso, è anche vero che tale previsione non immuta il principio testè rammentato.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo