Cassazione Penale: inadempimenti del d.lgs. n. 81/2008 indipendentemente dalla effettiva verificazione di infortuni

Cassazione Penale, Sez. 1, 29 ottobre 2020, n. 30011 – Vari inadempimenti del d.lgs. n. 81 del 2008 idonei a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori, indipendentemente dalla effettiva verificazione di infortuni.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che “secondo il condiviso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sua configurabilità è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro (così Sez. 1, n. 4890 del 23/1/2018, dep. 2019, Prunas, Rv. 276164; Sez. 1, n. 18168 del 20/1/2016, Antonini, Rv. 266881)”.

Nel caso di specie è stato rilevato che “la condotta omissiva dell’imputato, consistita nella mancata adozione dei dispositivi di protezione, emergenza e riparo, destinati a prevenire infortuni sul lavoro, specie in relazione alle attrezzature meccaniche, persistente nonostante le espresse prescrizioni emanate in vista della loro regolarizzazione e, dunque, volontaria, integrasse un inadempimento sicuramente idoneo a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori addetti alle lavorazioni effettuate sui macchinari presenti nello stabilimento” e ciò “indipendentemente dalla effettiva verificazione, a loro danno, di eventi infortunistici”.

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