Cassazione Penale: incidente causato dall’esplosione del kit di pulizia per climatizzatori e responsabilità del datore di lavoro di fatto

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2026, n. 4613 – Esplosione di kit di pulizia per impianti di climatizzazione e semi-amputazione della mano del lavoratore: responsabilità del datore di lavoro di fatto

 

La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato il titolare e legale rappresentante della impresa individuale per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. che aveva cagionato lesioni personali gravissime a al lavoratore, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonchè nella violazione dell’art. 71 D.Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, hanno ritenuto i giudici di merito che l’imputato, avendo assunto il ruolo di datore di lavoro di fatto dell’infortunato nel corso della sostituzione di un impianto di climatizzazione situato all’interno di uno studio professionale, violava sia l’obbligo di fornire al lavoratore macchinari funzionanti e correttamente assemblati e anche l’obbligo formativo sull’utilizzo degli stessi, per cui durante le operazioni di pulitura dei tubi dell’impianto – mediante apposito kit fornito dall’imputato costituito da una bomboletta contenente liquido pulente, che, tramite due fruste (o tubi) veniva collegata da un lato al condizionatore da pulire e dall’altro ad una bombola di azoto a pressione, necessario a far circolare il liquido – all’atto dell’apertura della bombola di azoto a pressione il lavoratore veniva attinto alla mano destra dalla deflagrazione della bomboletta contenente il liquido pulente, esplosione verificatasi nel punto di congiunzione tra il tubo e la valvola a sfera rossa (rubinetto rosso), riportando lesioni personali consistite nella “semi-amputazione traumatica della mano destra per trauma da scoppio”, come refertato dal personale del Pronto Soccorso. I giudici di merito, inoltre, accertavano l’errato montaggio del kit – individuando in ciò una delle possibili cause dell’infortunio, non escludendo che lo stesso potesse essere stato determinato dall’assenza o dal malfunzionamento della valvola di sicurezza sulla bomboletta contenente il liquido pulente ovvero dall’utilizzo di una bomboletta non originale o non debitamente manutenuta (o danneggiata), ovvero ancora dal malfunzionamento del riduttore di pressione collocato a valle della bombola di azoto – e che la ditta della persona offesa, pur essendo autorizzata all’utilizzo di gas cloruranti, non era, invece, abilitata all’installazione di impianti di condizionamento.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione.

Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i giudici di merito, hanno affermato che, una volta attribuita al ricorrente la qualifica di datore di lavoro di fatto, qualsiasi causa ipotizzata del sinistro (errato montaggio del kit, assenza o malfunzionamento della valvola di sicurezza sulla bomboletta contenente il liquido pulente, utilizzo di una bomboletta non originale o non debitamente manutenuta o danneggiata, malfunzionamento del riduttore di pressione collocato a valle della bombola di azoto) non escluderebbe la responsabilità dell’imputeato, perchè in ogni caso rientrante nella sfera della gestione del rischio a lui imputabile. Sul punto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui grava sempre sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari ed anche di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065 – 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli Srl, Rv. 275114 – 02; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229 – 01), circostanza questa che all’evidenza non ricorre nel caso che si sta scrutinando.
In ogni caso, si osserva che, al di là delle previsioni normative di carattere generale, grava comunque sul datore di lavoro l’obbligo di valutare in concreto le fonti di pericolo connesse all’utilizzazione dei macchinari, specie in un caso come quello che si sta scrutinando, in cui il pericolo per il lavoratore era evidente ed avrebbe dovuto essere previsto, tenuto conto dei materiali maneggiati, ad elevato rischio di esplosione.
Del resto, mentre la difesa ascrive l’evento lesivo esclusivamente ad un difetto di fabbricazione della valvola o del kit, le sentenze di merito evidenziano come i tecnici dell’ASL abbiano chiarito che i fattori eziologici principali erano costituiti dalle mancanze dei pezzi (una frusta o tubo e il manometro dal kit fornito dall’imputato) e dai gravi errori nell’operazione di montaggio (l’errato montaggio della frusta collegata all’impianto di condizionamento), valutando i fattori indicati dalla difesa solo come mere possibili concause e non come elementi di una serie causale autonoma idonea di per sé a produrre l’evento.
Peraltro, i rilievi difensivi non si basano su prospettazioni di carattere tecnico dirette a confutare la ricostruzione emersa dalle indagini, bensì su considerazioni prive di riferimenti scientifici, non apparendo di conseguenza idonee a scalfire le risultanze degli elaborati tecnici versati in atti, condivisi dai giudici di merito.

Fonte: Olympus.uniurb

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