Cassazione Penale: incidente con amputazione di un dito, l’affiancamento non sostituisce l’addestramento o addirittura la completa formazione del lavoratore

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2026, n. 6799 – Amputazione del dito durante la movimentazione con un caricatore idraulico e responsabilità del caposquadra. Affiancare il lavoratore non basta ad integrare l’obbligo di formazione e addestramento.

 

Il Tribunale assolveva con sentenza l’imputato AA dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. All’imputato è stata elevata contestazione in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 2 e 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen., per aver cagionato – per colpa consistente in imprudenza, negligenza o imperizia e per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente l’art. 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – lesioni personali al lavoratore BB, consistite nello schiacciamento e successiva amputazione parziale del secondo dito della mano sinistra. In particolare, si contesta al l’imputato, quale caposquadra, e dunque preposto della società, di aver omesso di vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie informazioni di sicurezza, interrompendo ove necessario l’attività dei lavoratori, in considerazione i) dell’utilizzo del caricatore idraulico strada-rotaia con benna per attività diverse dalla movimentazione e dal carico/scarico del pietrisco, ii) della mancanza di abilitazione (nonché di formazione e addestramento) all’utilizzo del detto caricatore da parte del lavoratore DD, iii) della situazione di pericolo durante l’avvicinamento del lavoratore BB alla benna, anche tenuto conto di quanto prescritto dal manuale di uso del caricatore sulla necessità che le movimentazioni dovessero avvenire senza persone nelle vicinanze. Con tale condotta, dunque, secondo la Pubblica Accusa avrebbe cagionato le predette lesioni al BB, che, mentre stava lavorando alla sostituzione delle traverse dei binari (operazione che prevedeva la sbullonatura e la rimozione dei binari, con la raccolta dei residui ferrosi, depositati in aree a ciò dedicate e la loro sistemazione all’interno di appositi sacchi, denominati big bags, che poi venivano spostati con un caricatore strada-rotaia, sul quale era stato installato un gancio compatibile con le asole dei sacchi da movimentare), durante l’ancoraggio di un big bag alla benna, il DD azionava il meccanismo di chiusura della pala dentata, all’interno del quale rimaneva incastrato il dito indice della mano sinistra.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 40, comma 2 e 590 cod. pen., 2, comma 1, lett. e), 19, comma 1, lett. a), b) e f-bis), 37, 71 e 73 D.Lgs. n. 81 del 2008, anche in relazione all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012.

Il ricorso è fondato contenendo il provvedimento impugnato gravi vizi motivazionali.
Il Collegio osserva che risultano evidenti le violazioni denunciate dal ricorrente. La sentenza assolutoria si fonda sulla individuazione della prassi lavorativa aziendale relativa alla movimentazione dei big bags, sulla equiparazione dell’addestramento del lavoratore DD ad opera di un collega di lavoro alla sua formazione, sulla inesigibilità di una diversa condotta da parte dell’imputato AA e sulla abnormità della condotta di entrambi i lavoratori DD e BB impegnati nell’agganciamento del big bag.
Si osserva che il Tribunale omette di valutare alcune testimonianze, dando per provato che la prassi lavorativa relativa alla movimentazione dei grossi sacchi contenenti il materiale ferroso di risulta prevedesse l’uso del caricatore sul quale veniva montato un gancio in luogo della benna, senza considerare che dall’analisi delle dichiarazioni versate in atti tale dato non risulta per niente pacifico. Invero, dall’esame dei verbali di dichiarazioni assunte in fase di indagini preliminari allegati al ricorso emerge un travisamento per omissione di talune prove dichiarative, in questo caso rilevante nell’economia del tessuto motivazionale, sol che si consideri che sia il lavoratore EE, che il lavoratore BB hanno riferito che di norma la movimentazione dei big bags avveniva agganciandoli alla benna del caricatore e che lo stesso imputato ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, atteso che in un primo momento ha affermato che per prassi la lavorazione di cui si discute avveniva con l’utilizzo di un gancio, mentre successivamente ha precisato che i sacchi venivano movimentati agganciandoli alla benna.
La sentenza impugnata è, altresì, viziata nella parte in cui, preso atto della mancata abilitazione del DD all’utilizzo del caricatore idraulico al momento dell’infortunio (abilitazione obbligatoria per l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012), equipara le istruzioni sul funzionamento del mezzo fornite al DD da altro lavoratore alla sua formazione.
In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che dagli atti, segnatamente dalle dichiarazioni rese dallo stesso DD, emerge che questi, nel periodo in cui si verificò il sinistro per cui si procede, stava imparando ad utilizzare il caricatore, per cui era affiancato da altro lavoratore più esperto e che solo saltuariamente aveva condotto il caricatore in autonomia, per cui è manifestamente illogica l’affermazione del Tribunale che accredita il DD quale provetto utilizzatore del caricatore idraulico.
In ogni caso, l’equiparazione delle istruzioni relative all’uso di un macchinario, ricevute da un collega di lavoro, all’addestramento o addirittura alla completa formazione del lavoratore è errata in diritto. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (di recente, Sez. 4, n. 42623 del 31/10/2024, Ongaro, Rv. 287278 – 01) che occorre distinguere tra informazione, formazione e addestramento, il cui significato è definito dall’art. 2, lettere aa), bb) e cc), D.Lgs. n. 81 del 2008, per cui i) la “formazione” è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; ii) l'”informazione” è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; iii) l'”addestramento”, infine, è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
Anche il successivo art. 37 distingue l’attività di formazione e informazione dall’addestramento, stabilendo che l’addestramento, ove previsto, si accompagni alla formazione e specificando al comma 5 in cosa detta attività si concretizzi (“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”).
Ulteriore conferma dell’opzione ermeneutica qui ribadita si rinviene negli artt. 71, comma 7 e 73 D.Lgs. n. 81 del 2008: il primo prevede che il datore di lavoro possa adibire i dipendenti all’uso di attrezzature che presentano rischi specifici e richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, solo dopo averli informati e formati adeguatamente e averli opportunamente addestrati; il secondo stabilisce al primo comma che “Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili” ed al quarto comma che il datore di lavoro debba provvedere “affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
Dunque, l’addestramento non sostituisce la formazione, ma, ove previsto, si aggiunge ad essa, con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi correttamente formato, ma nemmeno compiutamente addestrato, qualora – come nel caso di specie – abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all’uso di un macchinario. In altri termini, non è adeguata “una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato” (Sez. 4, n. 8136 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042 – 01).
La mancata formazione ha direttamente inciso sull’utilizzo scorretto del mezzo, atteso che il manuale operativo della benna prevede che la stessa debba essere utilizzata esclusivamente per la movimentazione di pietrisco o delle traverse, per cui tale macchinario non poteva essere utilizzato per la movimentazione dei big bags, operazione che doveva essere effettuata con l’impiego del gancio.

Fonte: Olympus.uniurb

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