Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2024, n. 20771 – Folgorazione durante lo spostamento del trabattello. L’eventuale responsabilità del committente non fa evidentemente venire meno la responsabilità dell’appaltatore.
La Corte d’appello di ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa nei confronti dell’appaltatatore, imputato del reato previsto dall’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. e con la quale lo stesso era stato condannato. All’imputato era stato contestato di avere, quale titolare della ditta, colposamente cagionato la morte del dipendente deceduto a causa di folgorazione; colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 71, comma 4 e 83 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; segnatamente procedendo, unitamente alla persona offesa e ad altro dipendente, a spostare un trabattello altro 10 metri, al fine di sostituire due lampade dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di S., senza procedere, prima di effettuare lo spostamento, a ridurre l’altezza fino a un massimo di tre campate (4 metri) come prescritto dal libretto di istruzioni e senza mantenersi a distanza di almeno cinque metri dai cavi elettrici e omettendo altresì di adottare disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalla linea elettrica di media tensione che attraversava la parte terminale del campo sportivo; conseguendone che, durante le operazioni di spostamento del trabattello, lo stesso era andato a urtare la predetta linea elettrica provocando la scarica che aveva causato il decesso del lavoratore.
Gli accertamenti compiuti dall’ufficio prevenzione della ASL avevano permesso di evidenziare profili di colpa in capo all’imputato, quale datore di lavoro della vittima, con specifico riferimento all’art.71 del D.Lgs. n. 81/2008, per non avere seguito le istruzioni sullo spostamento del trabattello ove, tra l’altro, era raccomandato di tenere la struttura ad almeno cinque metri dai cavi elettrici; nonché in riferimento all’art. 83 del D.Lgs. n. 81/2008, che fa divieto di eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non coperte, e avevano escluso quindi che la condotta del lavoratore dovesse considerarsi abnorme rispetto al procedimento lavorativo in corso di esecuzione.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Va infatti evidenziato che l’eventuale responsabilità del committente – in relazione agli 26 e 90 del D.Lgs. n.81/2008 – non fa evidentemente venire meno la responsabilità dell’appaltatore, in relazione al complesso degli obblighi inerenti alla posizione di datore di lavoro (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio, Rv. 252672); ciò in quanto i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse sì svolgono (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755 – 02).
Fonte: Olympus.uniurb