Cassazione Penale: incidente con macchinario sprovvisto di carter, omessa formazione e consegna del manuale d’uso

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2025, n. 23318 – Macchinario sprovvisto di carter di protezione e ferita al dito dell’operatore. Omessa formazione e omessa consegna del manuale d’uso: nessuna abnormità nel comportamento del lavoratore.

 

La Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto l’imputato, in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni gravi subite dal dipendente rimasto ferito a un dito della mano sinistra e giudicato guaribile in tempo superiore a 40 giorni.
In particolare, la condotta colposa contestata all’imputato si riferiva alla violazione degli artt. 71, comma 4 lettera A) punto 1 e 87, comma 2, lettera C) D.Lgs. n. 81 del 2008, perché nella qualità di datore di lavoro ometteva di prendere le misure necessarie affinché l’attrezzatura di lavoro venisse installata ed utilizzata in base alle istruzioni d’uso. Consentiva infatti l’utilizzo di un macchinario sprovvisto di carter posti a protezione degli organi in movimento atti a impedire il contatto tra l’operatore e il macchinario, così che il lavoratore, al fine di rimuovere delle strisce di cartone prodotte dagli scarti di lavorazione che occludevano l’aspiratore, infilava la mano nel condotto dell’aria urtando le lame in movimento.
Il teste, che aveva effettuato un sopralluogo per conto della USL a seguito dell’infortunio, aveva precisato di aver esaminato il macchinario sul quale stava lavorando il lavoratore infortunato, rilevando che era privo di un dispositivo di sicurezza e che la parte sottostante al piano di lavoro era sprovvista di carter, il quale invece avrebbe dovuto essere posto a protezione delle parti in movimento del macchinario. Anche nel documento di valutazione dei rischi era stata prevista la necessità di installare il carter ed era stato fatto obbligo al datore di lavoro di proteggere tutte le parti in movimento.
Da ciò la responsabilità dell’imputato, posto che la condotta colposa non veniva meno in ragione delle dichiarazioni dei testi della difesa, secondo cui il lavoratore era stato adeguatamente formato sull’uso del macchinario e che lo stesso aveva la disponibilità del libretto delle istruzioni dal quale emergeva che tutte le operazioni avrebbero dovuto essere compiute a macchinario spento e da personale specializzato. Nessun atto abnorme era addebitabile al lavoratore, non essendo la sua condotta eccentrica rispetto alle proprie mansioni.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’imputato ricorre per cassazione.

L’unico motivo di ricorso che risulta fondato riguarda il fatto che, come rilevato dal ricorrente, l’art. 590 cod. pen., terzo comma, prevede, in caso di lesioni gravi, la pena di reclusione in alternativa all’irrogazione di una sanzione. Pertanto, ferma la responsabilità penale accertata dalla Corte d’Appello, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Gli altri motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
La sentenza ha osservato che il datore di lavoro non aveva preso misure adeguate a prevenire il rischio, né il lavoratore era stato informato in modo adeguato su tale rischio e formato e addestrato in maniera specifica all’utilizzo della macchina, nonostante il documento di valutazione dei rischi prevedesse tali adempimenti in relazione all’uso del macchinario in questione. La sentenza impugnata ha espressamente rilevato che il DVR imponeva al datore di lavoro di proteggere mediante carter di protezione le parti in movimento della macchina, al fine di evitare il rischio di infortunio per i dipendenti. Anche il manuale d’uso del macchinario vietava espressamente di rimuovere i carter di sicurezza o di rendere inattive le sicurezze antinfortunistiche, così come era pure previsto il divieto di eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni, oppure di affidare interventi o manutenzioni e riparazione a personale non addestrato dal costruttore.
Era rimasto provato che tali divieti erano stati ampiamente disattesi, tanto che la difesa del datore di lavoro aveva invocato il giudizio di abnormità della condotta del lavoratore. Ma era emerso che il lavoratoree seguiva la prassi descritta già da prima dell’infortunio e dalla stessa documentazione depositata dal datore di lavoro si evinceva che al lavoratore non era stata impartita la formazione specifica riferita a quel macchinario, l’attestato di abilitazione rilasciato all’esito di un corso di formazione teorico pratico si riferiva ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali con conducente a bordo e non il macchinario in questione. Non risultava inoltre che al lavoratore fosse stato mai consegnato il manuale d’uso, come dallo stesso lavoratore affermato. L’atto del lavoratore, in conclusione, seppure imprudente non poteva definirsi abnorme, perché non eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente attribuite nell’ambito del ciclo produttivo. Il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01).

Fonte: Olympus.uniurb

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