Cassazione Penale: incidente determinato dalla caduta di montanti in acciaio nella fase di sgancio, obbligo di valutare i rischi in ogni singola fase lavorativa

Cassazione Penale, Sez. 5, 03 febbraio 2026, n. 4615 – Caduta di montanti in acciaio nella fase di sgancio: obbligo di valutare il rischio nella singola fase lavorativa ed esclusione dell’abnormità della condotta del lavoratore.

 

La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato, quale legale rappresentante della società e datore di lavoro dell’infortunato, per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. e per aver cagionato lesioni personali gravi al lavoratore per colpa consistita nella violazione dell’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo preveduto nella redazione del piano di valutazione dei rischi adeguate procedure di lavoro nel reparto “stoccaggio prodotto grezzo” e non avendo quindi impedito che il lavoratore – incaricato di agganciare dei montanti in ferro ad una trave per la successiva zincatura – venisse travolto dai montanti stessi, in quanto privi di adeguati sistemi di trattenuta. Veniva inoltre contestato all’imputato un profilo di colpa generica, consistente nel non aver adottato una procedura di lavorazione idonea a prevenire il rischio di ribaltamento dei montanti, una volta sganciate le fascette che li tenevano uniti ed in equilibrio.
L’imputato ha interposto ricorso per cassazione.

Il ricorso affidato ad un unico motivo, che si articola in due profili: il primo riguardante la previsione della valutazione del rischio legato alla specifica fase della lavorazione nel corso della quale si è verificato l’infortunio, il secondo con cui si assume l’esistenza di un comportamento anomalo del lavoratore, che ha interrotto il nesso causale – è inammissibile.
Deve rilevarsi che, sia nella sentenza di primo grado, che in quella di appello qui impugnata, è stato bene evidenziato come la valutazione dei rischio di caduta degli elementi metallici da sottoporre al “bagno” di zinco sia stata presa in considerazione nel relativo documento solo con riferimento alla fase di lavorazione (quella dello stoccaggio, segnatamente all’esito dello spostamento dei materiali da un’area all’altra di lavorazione) immediatamente precedente a quella nella quale si è verificato l’infortunio per cui si procede (che è quella del taglio delle fascette metalliche che tengono in equilibrio i montanti in vista del loro aggancio alla traversa del carroponte per l’immersione nella vasca contenente lo zinco fuso); che, rispetto a tale ultima fase, la prassi lavorativa prevedeva proprio che i tubolari, una volta liberati dalle fascette metalliche, rovinassero al suolo, con l’unica precauzione che il lavoratore preposto alla successiva fase di aggancio del montante alla traversa non dovesse trovarsi nell’area dove avviene lo sgancio del materiale (il cosiddetto mantenimento della “distanza sicura”); che, dunque, l’unica misura di sicurezza prevista con riferimento alla fase lavorativa nella quale si è verificato l’infortunio consisteva nel divieto di avvicinamento dei lavoratori all’area dello sgancio, che poteva avvenire solo nel momento successivo, quando i montanti erano già caduti per terra, per procedere al loro aggancio alla traversa; che, peraltro, detta misura preventiva – secondo il giudizio di entrambi i giudici di merito – si desumeva solo implicitamente dall’obbligo di preventiva verifica dello spazio, contenuto nell’allegato al documento di prevenzione dei rischi; che, invece, come affermato dai tecnici dell’ASL intervenuti sul luogo dell’infortunio, l’azienda – tenuto conto della pericolosità dell’operazione, in considerazione del numero (blocchi da ventiquattro pezzi), delle dimensioni e del peso rilevanti dei montanti – avrebbe dovuto prevedere una procedura di lavoro, con particolare riferimento alla fase del taglio delle fascette metalliche, che impedisse che i montanti metallici, una volta liberati da esse, cadessero rovinosamente al suolo, in tal modo consentendo ai lavoratori di operare in sicurezza, senza il rischio di essere investiti dai predetti montanti; che, invero, le previsioni contenute nell’allegato al documento di valutazione dei rischi (accertarsi che il carrello elevatore abbia terminato le operazioni di manovra, posizionando i manufatti al suolo e verificare lo spazio a disposizione per la movimentazione del materiale) sono i) del tutto inidonee, atteso che si riferiscono entrambe alla generalità dei manufatti, che non presentano lo specifico rischio di ribaltamento, come accade, invece, per i montanti per ponteggi edilizi, che per la loro particolare conformazione rimangono stabili ed in posizione verticale solo se tenuti insieme in un unico blocco dalle fascette metalliche e ii) non pertinenti, atteso che la fase lavorativa del taglio delle fasce metalliche non prevedeva l’impiego del carrello elevatore e, anzi, proprio la prassi lavorativa invalsa contemplava la caduta a terra in posizione orizzontale dei montanti, prima di essere agganciati alla traversa; che, dunque, risulta integrata la colpa specifica contestata, per violazione dell’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, non essendo stato valutato il rischio di ribaltamento dei montanti nella specifica fase di lavorazione del taglio delle fascette metalliche e conseguentemente non essendo state adottate misure idonee a scongiurarlo, misure individuate nella previsione di punti fissi di ancoraggio dei montanti in tale specifica fase lavorativa o foss’anche quella ancora più semplice impartita dai tecnici dell’ASL di posizionare sin dal primo momento i montanti in posizione orizzontale, piuttosto che verticale; che tale rischio non valutato e, dunque, non prevenuto si è concretizzato ai danni del lavoratore rimasto travolto dai montanti appena liberati dalle fascette; che, comunque, anche a voler seguire la tesi difensiva, secondo cui il rischio in discorso era stato valutato nel relativo documento e fronteggiato con la previsione della “zona sicura”, si tratta di accorgimento che – oltre a non essere espressamente previsto nel documento di valutazione dei rischi, che si limita ad un generico riferimento all’attività di “verifica dello spazio” – non sarebbe idoneo a prevenire il rischio di cui si discute, con la conseguenza che appare configurabile anche un rilevante profilo di colpa generica; che, invero, tenuto conto della pericolosità della fase lavorativa, l’imposizione ai lavoratori di un semplice divieto di avvicinamento prima che i montanti fossero completamente caduti a terra, non può considerarsi misura adeguata a fronteggiare gli elevati rischi connessi a quella specifica fase di lavorazione.
Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente – sia sotto il profilo della identificazione del rischio concretizzatosi, quanto della regola cautelare applicabile al caso in esame, rappresentata dalla necessità di prevedere e di adottare misure appropriate per evitare la rovinosa caduta dei ponteggi, una volta tagliate le fascette che li tenevano uniti, mediante punti fissi di ancoraggio ovvero ancor più semplicemente posizionando orizzontalmente detti montanti – il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate in entrambi i giudizi di merito, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, non misurandosi affatto con la sua decisione.
Anche con riferimento al secondo profilo, il motivo si appalesa inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto avendo chiarito che il comportamento del lavoratore pur violando una misura di prevenzione adottata dal datore di lavoro, avvicinandosi all’area della lavorazione prima che i montanti fossero completamente caduti al suolo – non poteva considerarsi abnorme, atteso che, lungi dall’attivare un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione, rimase vittima di un evento lesivo in cui a concretizzarsi fu proprio il rischio connesso alla lavorazione, consistente proprio nell’urto da caduta dei montanti. In altri termini, giammai la condotta del lavoratore potrebbe definirsi abnorme
laddove il suo comportamento può qualificarsi certamente come imprudente, ma non tale da risultare eccentrico rispetto all’attività lavorativa posta in essere: il lavoratore non avrebbe dovuto avvicinarsi ai montanti prima che questi fossero completamente caduti a terra, ma tale condotta imprudente – è la logica considerazione della Corte territoriale – è pur sempre inerente all’attività lavorativa demandatagli, con la conseguenza che non è eccentrica, ma rientra nel rischio tipico che il titolare della posizione di garanzia avrebbe dovuto scongiurare, adottando le dovute cautele indicate, cosa non occorsa nel caso di specie.

Fonte: Olympus.uniurb

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