Cassazione Penale, Sez. 4, 04 agosto 2025, n. 28427 – Uso improprio del carrello elevatore e morte dell’addetto alla manutenzione dell’officina per la riparazione dei bus: prassi contraria alle previsioni del D.V.R. Confermata la condanna dei preposti.
La Corte d’Appello ha confermato la condanna degli imputati, A vicecapo officina e B responsabile del settore manutenzioni-approvvigionamento, entrambi nelle qualità di preposti, per l’omicidio colposo di un lavoratore commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Trattasi di reato in offesa del meccanico addetto alla manutenzione dell’officina per la riparazione dei bus, accertato come commesso in cooperazione colposa (ex artt. 113 e 589 cod. pen.) anche con E, altro lavoratore dipendenze e addetto al piazzale adibito al deposito dei bus.
La dinamica del sinistro: per i giudici d’appello il lavoratore è deceduto a seguito di schiacciamento tra il carrello elevatore manovrato da E, privo di relative patente e abilitazione, e il bus guasto presente in officina, dopo essersi posta la persona offesa tra i due mezzi per verificare il posizionamento delle forche del carrello rispetto alla traversa anteriore del pullman. L’incidente mortale è avvenuto durante l’attività intrapresa dal lavoratore per spostare il bus all’interno dell’officina aziendale spingendolo mediante l’utilizzo del mezzo inidoneo e con procedura contraria a quella contemplata nel Documento di valutazione rischi. Il DVR, redatto con la collaborazione dell’imputato B, prevedeva difatti il coinvoigimento di due lavoratori ma l’utilizzo di un carro attrezzi e esplicitamente vietava di eseguire l’operazione di spostamento di veicoli guasti all’interno di aree aziendali mediante spinta eseguita tramite le forche del carrello elevatore.
Circa la situazione di contesto caratterizzante il sinistro, la sentenza impugnata ritiene accertata la presenza in azienda al momento dei fatti di due addetti al movimento e traffico (F e G) gestori però non dell’area di rischio inerente alle attività di officina (i due addetti risultano inseriti nell’organigramma aziendale all’interno dell’ufficio “movimento e deposito” ma nell’ambito dell'”area esercizio”, cioè all’interno non dell’officina bensì del piazzale di sosta e deposito dei bus).
Avverso la sentenza, con atti distinti, sono stati proposti i ricorsi degli imputati A e B.
I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili.
Orbene, ricostruita la dinamica del sinistro, anche in considerazione delle conclusioni degli escussi consulenti tecnici, e ritenuta la gestione del relativo rischio in capo ai ricorrenti, quali preposti rispetto alla specifica area aziendale, i giudici di merito hanno accertato la “causalità della colpa” in relazione a specifiche violazioni dell’art. 19 D.Lgs. n. 81 del 2008 da pare degli imputati. Fermo restando però il già accertato concorso nella causazione dell’evento anche della condotta del lavoratore E, non appellante, e di quella dell’infortunato, non considerata “abnorme”. Sono stati invece esplicitamente esclusi profili di colpa in termini di omessa formazione e informazione dei lavoratori in quanto non imputati ai due attuali ricorrenti.
Il riferimento è in particolare all’aver omesso di sovraintendere e vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori della corretta procedura prevista (dal DVR) per lo spostamento dei bus all’interno dell’officina, contemplante il solo utilizzo del carro attrezzi e comunque escludente la spinta mediante carrello elevatore. Ciò, peraltro, nonostante la consapevolezza degli imputati circa la pacifica diffusa prassi pericolosa e contraria alle dette previsioni del DVR coinvolgente l’uso del carrello elevatore per spostare i bus in avaria, segnatamente trainandoli, dagli stessi preposti conosciuta e non partecipata al datore di lavoro.
Come emerge dall’evidenziato apparato motivazionale del provvedimento impugnato, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la Corte territoriale non ha ritenuto irrilevante la ricostruzione dell’effettiva dinamica dell’infortunio, non ha escluso di considerare la presenza in azienda di F e G e non ha riconosciuto in capo agli attuali ricorrenti profili di colpa afferenti all’omessa formazione e informazione dei lavoratori. All’esito di un giudizio ex ante, è stato altresì accertato l’evento in termini di concretizzazione del rischio che i due attuali imputati avrebbero dovuto gestire, con conseguente esclusione anche della prospettata interruzione del nesso causale in forza della condotta colposa dell’infortunato.
In particolare, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, i giudici d’appello hanno accertato il sinistro come verificatosi durante l’attività intrapresa dalla persona offesa, nell’esercizio delle proprie mansioni, per spostare il bus guasto presente all’interno dell’officina aziendale, spingendolo mediante l’utilizzo del carrello elevatore, mezzo inidoneo, e quindi con procedura contraria all’unica prevista dal DVR, contemplante l’utilizzo del solo carro attrezzi ed esplicitamente escludente l’uso del citato carrello. È stata ritenuta accertata la presenza in azienda al momento dei fatti di F e G ma quali addetti a sovraintendere alle attività di movimentazione e deposito dei bus non all’interno dell’officina, luogo del sinistro, bensì all’interno del piazzale di sosta e deposito dei mezzi. Coerentemente, il sinistro è stato ritenuto concretizzazione della violazione di regole cautelari rientranti la diversa area di rischio che avrebbero dovuto gestire i due imputati, quali preposti.
Ricostruita la dinamica del sinistro, è stata difatti accertata la “causalità della colpa” in relazione a specifiche violazioni dell’art. 19 D.Lgs. n. 81 del 2008 da pare degli attuali ricorrenti, esclusi invece profili di colpa in termini di omessa formazione e informazione dei lavoratori in quanto a loro non imputati. Oltre all’omesso controllo del rispetto della corretta procedura prevista dal DVR, finalizzata allo spostamento dei bus all’interno dell’officina, è stata addebitata ai due preposti la mancata comunicazione al datore di lavoro della pacifica diffusa prassi pericolosa e contraria alle dette previsioni del DVR, da loro conosciuta, coinvolgente l’uso del carrello elevatore per spostare i bus in avaria. Con motivazione esente da censure in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale non si confrontano i ricorrenti, sono state difatti ritenute rilevanti le descritte condotte dei due preposti, gli attuali ricorrenti, in relazione alla scorretta prassi dell’utilizzo del carrello elevatore in quanto tale, perché in violazione e contro le previsioni del DVR. invece contemplante l’uso del solo carro attrezzi. Ne è conseguita l’irrilevanza della circostanza per cui, nella specie, i due lavoratori avessero utilizzato il carrello elevatore, come da scorretta prassi in violazione del DVR, non per trainare il bus bensì per spingerlo. Trattasi di ricostruzione fattuale e di accertate responsabilità peraltro aderenti all’imputazione, ove si chiarisce la posizione della persona offesa, infilata tra il bus e il carrello elevatore con forche appoggiate alla traversa anteriore del mezzo al fine di sollevarlo. Nel formulare gli specifici addebiti agli attuali ricorrenti l’imputazione fa altresì riferimento all’omessa vigilanza circa la corretta procedura da seguire e all’omessa segnalazione al datore di lavoro della prassi dell’uso del carrello elevatore al poso del carro attrezzi invece previsto dalla corretta procedura di cui al DVR.
Circa la censura che si appunta sulla ritenuta non interruzione del nesso causale in ragione della condotta colposa dell’infortunato, deve aggiungersi che i ricorrenti non si confrontano con la circostanza per cui l’evento è stato accertato come verificatosi nell’esercizio delle mansioni a cui era ordinariamente adibito il lavoratore, espletate seguendo una prassi vietata ma assolutamente tollerata dagli stessi preposti. L’evento è stato altresì ritenuto concretizzazione del rischio che le regole cautelari violate dai due ricorrenti miravano a prevenire, tramite la dovuta vigilanza e la necessaria informazione al datore di lavoro, quindi non eccentrico rispetto all’area di rischio di loro gestione.
Fonte: Olympus.uniurb


