Cassazione Penale: incidente occorso al lavoratore somministrato nel suo primo giorno di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2024, n. 25078 – Lavoratore somministrato investito dal carrello elevatore in retromarcia nel suo primo giorno di lavoro.

 

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto due imputati responsabili, in cooperazione colposa tra loro, del delitto di lesioni colpose e di più contravvenzioni per violazioni della disciplina antinfortunistica (A in qualità di amministratore unico della società: capi sub lett. A e B e nn. 2 e 3; B lavoratore dipendente della stessa società: capi sub lett. C e n. 4), in conseguenza condannando ciascuno alle pene di giustizia, invece ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione alle contravvenzioni di cui alle lett. A), B), C) ed ai nn. 2), 3) e 4) dell’editto, per essere gli illeciti estinti per prescrizione, con conferma nel resto.
I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito: A amministratore unico e B lavoratore dipendente che guidava un carrello elevatore, sono stati entrambi ritenuti responsabili, in cooperazione colposa tra di loro, delle lesioni gravi (trauma da schiacciamento della gamba sinistra con frattura scomposta della tibia e frattura del malleolo) riportate da un operaio che è stato schiacciato dalla ruota del carrello elevatore condotto dal collega in retromarcia mentre lavorava nei locali dell’azienda.
Dall’istruttoria è emerso che il l’infortunato, dipendente di altra società ma inviato per lavoro somministrato a tempo determinato presso l’azienda, era al suo primo giorno di lavoro impegnato nell’imballare broccoletti e riporli all’interno di cassette. Il lavoratore non aveva ricevuto istruzioni, non aveva frequentato alcun corso e non conosceva i luoghi. È risultato inoltre che B non fosse mai stato inviato dal datore di lavoro a frequentare un corso per la corretta conduzione dei carrelli elevatori, mezzi la cui guida richiede competenze tecniche, e che mancavano nei locali dell’azienda cartelli o indicazioni circa il divieto di circolazione pedonale nei tratti percorsi da pericolosi macchinari in movimento, dato che i cartelli presenti riportavano altre indicazioni. Si è ritenuto quindi che tali condotte omissive siano state concausa dell’evento, insieme all’imprudenza di B nel condurre il mezzo in retromarcia senza avere prima verificato con cura l’assenza di pedoni.
Ricorre per la cassazione A tramite difensore di fiducia.

Premesso che il reato non è prescritto, il ricorso è manifestamente infondato.
Va rammentata, infatti, la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di infortuni sul lavoro il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro per la omessa predisposizione o vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e l’evento non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore, atteso che le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e cioè anche quando essi stessi, per imprudenza o per disattenzione, possono provocare l’evento (v., tra le numerose, Sez. 4, n. 7364 del 14-01-2014, Scarselli, Rv. 259321; Sez. 4, n. 18998 del 27-03-2009, Trussi e altro, Rv. 244005; Sez. 4, n. 36339 del 07-06-2005, Pistolesi, Rv. 232227; Sez. 4, n. 3445 del 03-11-2004, dep. 2005, Volpi, Rv. 230770; Sez. 4, n. 12115 del 03-06-1999, Grande, Rv. 214998; Sez, 4, n. 1352 del 09-10-1992, dep. 1993, G~sess ed altro, Rv. 193038; Sez. 3, n. 5919 del 18-03-1983, Rosina, Rv. 159609).
Inoltre è incontroverso il mancato adempimento da parte del datore di lavorio dell’obbligo di formazione di B, il lavoratore che alla guida del carrello ha investito la persona offesa: ebbene, tale inosservanza dell’obbligo, non surrogabile mediante eventuali conoscenze personali dell’operaio, integra colpa specifica da parte di A, in quanto l’infortunio al lavoratore somministrato, causato dalla negligenza di B che nell’espletamento delle mansioni affidategli dall’imprenditore, ha posto in essere una condotta imprudente, conducendo un mezzo pesante per il quale non era correttamente formato, per di più in retromarcia, non accorgendosi del collega e quindi investendolo, costituisce certamente condotta diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 8163 del 13-02-2020, Lena, Rv. 278603: “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.

Fonte: Olympus.uniurb

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