Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2017, n. 11432 – Infortunio ad un lavoratore interinale. Maggiore avrebbe dovuto essere la vigilanza e lo scrupolo nella sua formazione.
La Corte di Cassazione in questa sentenza si è espressa in merito all’infortunio occorso a un lavoratore “non solo privo dell’adeguata formazione, ma anche interinale, ossia non un dipendente stabilmente inquadrato dell’azienda, ma un lavoratore che lavorava solo per brevi periodi. Pertanto, maggiore avrebbe dovuto essere la vigilanza e lo scrupolo nell’addestramento del lavoratore”.
La Suprema Corte ha così ribadito che “in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.
Fonte: Olympus.uniurb
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