Cassazione Penale: infortunio con cedimento della cassaforma

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2025, n. 13144 – Operaio investito dal crollo di una parete durante la realizzazione di due monumenti funebri.

 

La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato a una pena sospesa per il reato di cui agli artt. 589, co. 1 e 2, cod. pen. perché, nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta edile e committente dei lavori in corso di realizzazione presso il cimitero, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non disponeva un Piano Operativo di Sicurezza congruo rispetto al cantiere cui la persona offesa era adibita in qualità di lavoratore. Inoltre non formava alle mansioni adibite l’infortunato, non forniva dispositivi di protezione individuale, non inviava dal medico competente il lavoratore per accertarsi della idoneità del predetto alle mansioni cui era adibito, non provvedeva in fase di realizzazione della parete crollata alla realizzazione di strutture idonee che ne impedissero il cedimento, cosicché il lavoratore, mentre era intento alla realizzazione di due monumenti funebri, veniva investito da una parete decedendo a causa delle lesioni riportate in conseguenza dello schiacciamento.
Dalle decisioni conformi dei giudici dei due gradi di merito emerge che i fatti per cui è processo si sono verificati all’interno del cimitero dove la ditta dell’imputato aveva avuto incarico di realizzare un monumento funerario. Presso il cantiere dove era intento a lavorare l’operaio non era presente alcun tipo di dispositivo idoneo alla sicurezza personale degli operai (caschi, guanti, ecc.) e le impalcature non era ancorate a terra né recintate, sicché l’area era aperta e accessibile a chiunque. Si appurava che al momento dell’infortunio erano in corso operazioni di getto di calcestruzzo della cui fornitura era stata incaricata altra ditta e che il lavoratore era deceduto sotto il peso della cassaforma del muro che era in procinto di realizzare insieme ad un lavoratore incaricato del getto del calcestruzzo. In particolare, secondo quanto ricostruito in sentenza, all’atto del getto, il lavoratore si trovava su una scala in alluminio appoggiata alla cassaforma predisposta per costruire la parete. Nell’azionare il dispositivo collegato al braccio meccanico della pompa da cui fuoriusciva il calcestruzzo liquido da immettere nella cassaforma, l’armatura in legno cedeva e crollava addosso alla vittima.
La Corte territoriale configurava una posizione di garanzia in capo all’imputato che, nella duplice veste di datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, non aveva adottato tutte le misure che erano necessarie a tutelare l’integrità del lavoratore. Molteplici erano le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro che erano state violate e che si ponevano, secondo i giudici di merito, quale antecedente causale dell’infortunio in occasione del quale aveva perso la vita il lavoratore. In particolare, si assumeva accertata la mancanza di un piano operativo di sicurezza congruo, contenente una stima dettagliata dei rischi inerenti al cantiere edile cui il lavoratore era stato adibito.
Si riteneva, inoltre, accertata, nella sentenza impugnata, la violazione dell’art. 144 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro secondo cui le armature devono sopportare, con sicurezza, oltre il peso delle strutture anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua; di conseguenza il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Secondo la Corte, nel caso in esame, era emerso pacificamente che l’armatura non era stata puntellata e che non era idonea a resistere a qualsivoglia tipo di sollecitazione dinamica. Anche a voler sostenere che l’infortunio si fosse verificato per uno spanciamento della cassaforma per un getto irregolare del calcestruzzo ciò non escludeva a monte la responsabilità dell’imputato che non aveva adottato le misure necessarie ad evitare tale evento come prescritto dall’art. 144.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso.

Il ricorso proposto è manifestamente infondato.
Venendo alle molteplici violazioni delle regole cautelari contestate e alla loro correlazione rispetto al rischio specifico connesso alla lavorazione alla quale il lavoratore era intento, non può non rilevarsi che il percorso logico giuridico svolto nelle sentenze conformi è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte.
La sentenza impugnata ha vagliato le censure mosse dal ricorrente e le ha fondatamente e logicamente disattese con motivazione con la quale, a ben vedere, il ricorso non si confronta in maniera specifica e critica.
Dalle due sentenze conformi, invero, risulta pacifico che il dipendente dell’imputato è deceduto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate a causa del crollo di una parete in fase di realizzazione.
È stato posto l’accento sulla circostanza che gli operai fossero del tutto privi dei più elementari dispositivi di sicurezza ma soprattutto che la cassaforma, all’interno del quale doveva essere effettuato il getto di calcestruzzo, non era ancorata al suolo né puntellata in modo da supportare in sicurezza non solo il peso della struttura e degli operai ma neppure le sollecitazioni dinamiche che il getto del calcestruzzo avrebbe potuto determinare nel momento in cui si sarebbe proceduto al riempimento.
Correttamente applicando i principi sanciti da questa Corte di legittimità in punto di nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento occorso al lavoratore, la Corte territoriale ha escluso che la spinta determinata dal getto del calcestruzzo, che secondo il consulente della difesa, aveva provocato il cedimento, potesse assurgere al rango di evento sopravvenuto, eccezionale, imprevisto e imprevedibile, come tale idoneo ad escludere il rapporto causale tra la condotta del datore di lavoro e la morte del lavoratore.
La Corte territoriale, confutando gli argomenti spesi dal consulente della difesa ha evidenziato che una struttura adeguatamente puntellata avrebbe certamente retto ad una pur eccessiva sollecitazione del getto di calcestruzzo.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo