Cassazione penale – Infortunio con un montacarichi. Continuità normativa tra D.P.R. n. 547/55 e D.Lgs. n. 81/08

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 34706 del 10 agosto 2015 – Infortunio con un montacarichi: impiegata del supermercato precipita nella tromba. Continuità normativa tra D.P.R. n. 547/55 e D.Lgs. n. 81/08.

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 34706 del 10 agosto 2015
Infortunio con un montacarichi: impiegata del supermercato precipita nella tromba. Continuità normativa tra D.P.R. n. 547/55 e D.Lgs. n. 81/08

La Corte di Cassazione con questa sentenza ha affermato che “non par dubbio, che la norma, ora abrogata, posta a tutela del rischio da uso di ascensori e montacarichi nei luoghi di lavoro (art. 198 del d.P.R. n. 547/1955), sia stata sostituita (in quanto la fattispecie rientra fra quelle ridefinite, in relazione alla categoria del rischio), senza soluzione di continuità, dalla disciplina di cui al cit. T.U. del 2008 (trattasi di una conclusione univoca nella giurisprudenza di legittimità: cfr., Cass., Sez. 4, n. 42011 del 12/10/2011, dep. 15/11/2011, Rv. 251933; Sez. 4, n. 46965 del 10/11/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251444; Sez. 3, n. 26701 del 3/3/2011, dep. 7/7/2011, Rv. 250630; Sez. 3, n. 26754 del 5/5/2010, dep. 12/7/2010, Rv. 248059; Sez. 3, n. 23976 del 7/5/2009, dep. 11/6/2009, Rv. 244083).”

La Suprema Corte ha poi chiarito che “escluso con certezza che fosse stata la vittima a forzare le porte del montacarichi, lo stesso, a motivo di assenza di meccanismo di blocco, di malfunzionamento dello stesso o, eventualmente, di esistenza di un meccanismo di protezione non a norma, ebbe a presentare le porte aperte sibbene non fosse presente al piano; la certificazione di conformità era risalente nel tempo e l’inadeguatezza del sistema risulta, confermata dalla decisione dell’imputato, il quale dopo l’infortunio, ha provveduto a sostituire l’intiero impianto.
Tenuto conto che il lavoratore deve fidarsi della sicurezza degli strumenti ed impianti di lavoro, ad assicurare la quale il datore di lavoro è chiamato a garanzia, è del tutto evidente che il D’A., ove avesse tenuto la condotta che gli era imposta dal ruolo (assidua e costante verifica del puntuale funzionamento dei presidi di sicurezza in specifica relazione all’impianto del montacarichi), il grave infortunio non si sarebbe registrato.”

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