Cassazione Penale: infortunio del lavoratore appena assunto, assenza di formazione e informazione sui rischi specifici della mansione affidata

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 febbraio 2023, n. 5623 – Caduta dalla scala a pioli del lavoratore appena assunto.

 

La Corte d’appello ha confermato la condanna del datore di lavoro della persona offesa in qualità di titolare della ditta, in merito alle lesioni personali subite dal lavoratore cagionate con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ex art 590, comma terzo, cod. pen.). L’imputato è stato ritenuto responsabile in merito alle lesioni personali subite dal lavoratore in forza di una caduta da una scala a pioli verificatasi, in assenza di formazione e informazione in merito ai rischi specifici inerenti alle mansioni affidategli, mentre era intento nell’esecuzione di lavori di sigillatura di finestre in un contesto caratterizzato dall’assenza di predisposizione di idonee misure di protezione oltre che di dotazioni di sicurezza idonee a prevenire le cadute dall’alto.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove ne predica la totale assenza, per apoditticità, in ordine all’accertata dinamica del sinistro e alle situazioni di contesto caratterizzanti il suo verificarsi, anche con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa costituitasi parte civile.
La Corte territoriale, difatti, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», circa la situazione di contesto caratterizzante il sinistro, ha chiarito, con motivazione esente da censure in questa sede in quanto priva dei prospettati vizi, che l’evento si è verificato nel mentre il lavoratore, sostanzialmente assunto dall’imputato lo stesso giorno dell’infortunio, era intento a espletare attività lavorativa in esecuzione delle mansioni direttamente affidategli dal datore di lavoro, con strumenti e materiali di quest’ultimo, sotto la sua direzione e all’interno di un cantiere nell’ambito del quale il datore di lavoro eseguiva attività in subappalto. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto accertato la caduta del lavoratore da una scala a pioli riportando lesioni personali gravi mentre, in assenza di formazione e informazione in merito ai rischi specifici inerenti alle mansioni affidategli, era intento nell’esecuzione di lavori di sigillatura di finestre in un contesto caratterizzato dall’assenza di predisposizione di idonee misure di protezione oltre che di dotazioni di sicurezza idonee a prevenire le cadute dall’alto.
Accertata l’assenza di formazione e informazione nonché le omesse misure di prevenzione e protezione, la Corte territoriale ha infine confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato, nell’accertata qualità, all’esito anche della valutazione di attendibilità dell’escussa persona offesa costituitasi parte civile, circa la situazione di contesto innanzi evidenziata e la dinamica dell’infortunio. Ciò in considerazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato oltre che dagli escussi testimoni. A quanto innanzi si è altresì aggiunta la ritenuta compatibilità delle lesioni personali con la detta situazione di contesto e la riferita dinamica, in considerazione degli esiti tanto della perizia quanto della consulenza della difesa di parte civile esplicitati in uno con le ragioni sottese alla confutazione delle prospettazioni del consulente della difesa dell’imputato.
Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, differentemente da quanto assunto dal ricorrente che, dunque, sul punto formula censure manifestamente infondate, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi governanti la materia circa la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte, potendo esse legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell’imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, com mi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto, come nella specie, a un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall’indicazione di altri elementi di riscontro (Sez. 4, n. 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558).
Parimenti inammissibili in quanto, oltre a mostrarsi aspecifiche, non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla decisione, che, dunque, non sindacano, sono i profili di censura deducenti la sostanziale omessa considerazione di un’ipotesi di interruzione del nesso eziologico, tra condotta del datore di lavoro e evento, in ragione di un non ben definito comportamento abnorme del lavoratore.
Il ricorrente non considera difatti l’assenza, emergente dalla statuizione di secondo grado in uno con la sentenza del Tribunale in ipotesi di doppia conforme, di qualsivoglia elemento deponente circa una condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale e tale da interromperla in ragione dell’attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quella che l’imputato, quale datore di lavoro, era chiamato a gestire (per la più recente teoria dell’eccentricità del rischio ai fini dell’interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04-/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata, e, con specifico riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro, Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero, non massimata; e Sez. 4, n. 41343 del 15/09/2022, Nardiello, non massimata).

Fonte: Olympus.uniurb

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