Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2017, n. 50023 – Caduta di due Rocproc e di una putrella durante l’operazione di costruzione di un’armatura metallica in un tratto di galleria. Responsabilità del direttore della miniera.
La Corte di Cassazione, in questa sentenza, si è così espressa: «In tema di prevenzione degli infortuni, il “sorvegliante di cava”, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Sez. 4, n. 24764 del 17/4/2013, Bondielli, Rv. 255400 in un caso in cui è stata ritenuta la responsabilità di un “sorvegliante di cava” per aver consentito ad un dipendente inesperto di movimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest’ultimo lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba).
Sin da epoca risalente questa Corte di legittimità aveva inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 6 ultimo comma del DPR 9 aprile 1959 n 128, l’imprenditore-datore di lavoro è destinatario dei precetti relativi alle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nelle miniere o cave solo quando, essendo in possesso dei prescritti requisiti, abbia assunto personalmente la direzione dei lavori. Al di fuori di questo caso, della inosservanza delle stesse norme rispondono penalmente i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze».
Sin da epoca risalente questa Corte di legittimità aveva inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 6 ultimo comma del DPR 9 aprile 1959 n 128, l’imprenditore-datore di lavoro è destinatario dei precetti relativi alle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nelle miniere o cave solo quando, essendo in possesso dei prescritti requisiti, abbia assunto personalmente la direzione dei lavori. Al di fuori di questo caso, della inosservanza delle stesse norme rispondono penalmente i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze».
Fonte: Olympus.uniurb
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