Cassazione Penale: Infortunio di un apprendista muratore e responsabilità del coordinatore per la sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2017, n. 45853 – Infortunio di un apprendista muratore. Ruolo del coordinatore per la sicurezza: anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana.

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, si è così espressa: “La giurisprudenza di questa Corte ha precisato il ruolo del coordinatore per la sicurezza e la correlata posizione di garanzia che si affianca a quella di altre figure, riservando ad esso compiti di “alta vigilanza” che si articolano nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; nella verifica dell’idoneità del POS e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; nell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute [cfr. in motivazione sez. 4 n. 3288 del 27/09/2016 Ud. (dep. 23/01/2017); in senso conforme, cfr. sez. 4 n. 44977 del 12/06/2013, Rv. 257167; n. 46991 del 12/11/2015, Rv. 265661; n. 47834 del 26/04/2016, Rv. 268255; n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735].
Si è pure precisato che il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia in esame non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto, sebbene non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi. In altri termini, <<...il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere- dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92 co. 1 lett. f) d. lgs. 81/2008]>> (cfr. sez. 4 n. 3288/2016 citata).
Pertanto, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente, <> (cfr. sempre in motivazione sez. 4, sent. n. 3288/2016 citata), poiché il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) [cfr. sez. 4 n. 18149 del 21/04/2010, Rv. 247536].”

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