Cassazione Penale: Infortunio di un preposto, nessun comportamento abnorme

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2017, n. 23090 – Infortunio di un preposto: nessun comportamento abnorme se il metodo di trasporto delle pesanti lastre marmoree è palesemente scorretto.

La Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la conferma dell’affermazione di responsabilità del datore di lavoro in ordine al reato di lesioni colpose cagionate al dipendente, fondandosi su quanto pacificamente accertato nel corso dell’istruttoria dibattimentale: la scelta metodologica di trasporto delle pesantissime lastre marmoree, effettuata mediante la combinazione di lavoratori a piedi e su attrezzature semoventi (muletti), con i primi chiamati a seguire i muletti al fine di direzionare manualmente le lastre, o tramite contatto diretto del lavoratore con l’oggetto o mediante un “distanziatore” di legno o di metallo.

La circostanza che il lavoratore infortunato avesse la qualifica di preposto è elemento in nessun modo rappresentativo dell’abnormità del comportamento del dipendente, essendo pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 – dep. 2015, Ottino, Rv. 263200).

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