Cassazione Penale: Infortunio e interferenze, responsabiltà del datore di lavoro committente

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2019, n. 3228 – Infortunio e interferenze: responsabile il datore di lavoro committente che non prevede il rischio da compresenza anche nell’ipotesi di un comportamento imprudente del preposto.

Il datore di lavoro, in caso di lavori in appalto, coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Nel caso di specie il DUVRI non prevedeva il rischio interferenziale, o rischio da compresenza e di tale carenza è chiamato a rispondere il datore di lavoro.

Una eventuale responsabilità del preposto non esonera comunque il datore di lavoro dalla propria responsabilità per il profilo di colpa specifica a lui ascritto, essendo venuto meno a preciso obbligo di legge.

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