Cassazione Penale: infortunio e mancata formazione, la responsabilità amministrativa dell’impresa

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2024, n. 22586 – Infortunio con il carrello elevatore: mancata formazione. Responsabilità amministrativa dell’impresa.

 

“Coerente appare la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici del merito che, qualora il datore di lavoro avesse formato e informato il lavoratore sull’uso del carrello, conformemente al manuale d’uso dello stesso, questi, con alta probabilità logica, avrebbe posizionato il carrello in senso longitudinale rispetto alla scaffalatura e l’infortunio non si sarebbe verificato.”
“In sostanza, l’evento si è verificato perché il carrello era posizionato diversamente rispetto alle prescrizioni del manuale d’uso e per il malfunzionamento dei comandi di direzione, ma non si sarebbe verificato se, nonostante detto malfunzionamento, il carrello fosse stato rettamente posizionato, di talché a norma del I comma dell’art. 40 cod. pen., detto concorso di cause simultanee non esclude il rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento”.

Il Tribunale ebbe a dichiarare l’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, colpevole del reato p. e p. dall’art. 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all’art. 583, comma 1 nn. 1 e 2 cod. pen., per colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia ed in particolare per non avere formato ed informato il dipendente infortunato sul corretto uso del carrello elevatore in uso (art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008) e per avere permesso che il carrello venisse utilizzato in maniera difforme al manuale di uso e manutenzione che prescriveva l’applicazione di una protezione in corrispondenza del comando n. 3 volante guida, proprio il comando sul quale era poggiata la mano del B.B. al momento dell’infortunio (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/2008), cagionava a questo ultimo, che, impegnato a prelevare, con l’utilizzo del carrello elevatore, un contenitore riposto nella parte bassa di uno scaffale, restava schiacciato con la mano sinistra contro lo scaffale, l’amputazione traumatica totale della falange del terzo dito della mano sinistra e lesioni personali della durata di 52 giorni.
Il giudice di primo grado ebbe anche a dichiarare la società, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile dell’illecito amministrativo p. e p. dall’art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 perché violando le disposizioni di cui all’art. 71, commi 4 e 7, D.Lgs. 81/2008, non avendo formato ed informato il dipendente sull’utilizzo del carrello elevatore né avendo provveduto a proteggere il comando n. 3 del volante guida conformemente al manuale di uso e manutenzione.
Il primo giudice, ricostruita la dinamica dell’infortunio e dato atto che lo stesso era occorso in quanto il lavoratore aveva posizionato il rubricato carrello in maniera perpendicolare invece che in maniera parallela alla scaffalatura, il che, unitamente a un dedotto problema di malfunzionamento dei comandi, aveva comportato lo schiacciamento della mano sinistra contro detta scaffalatura, ha ritenuto che l’evento fosse eziologicamente connesso alla mancata formazione e informazione del lavoratore, che aveva partecipato a un unico corso formativo sull’uso dei carrelli elevatori nell’anno 2001, allorquando i carrelli erano diversi da quelli in uso all’atto dell’infortunio, corso che peraltro aveva riguardato esclusivamente i limiti di velocità nell’uso dei carrelli elevatori, la verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la responsabilità del carrellista.

Fonte: Olympus.uniurb

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