Cassazione Penale: infortunio in attività di esbosco, condotta abnorme del lavoratore e assoluzione del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 febbraio 2026, n. 4840 – Infortunio mortale durante l’attività di esbosco: condotta abnorme del lavoratore, assoluzione del datore di lavoro.

 

La Corte di appello in seguito alla sentenza emessa dalla Terza Sezione penale, in riforma della pronuncia del Tribunale nei confronti dell’imputato lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 40 e 589 commi 1 e 2 cod. pen, perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili.
All’imputato era stato contestato di avere, nella qualità di datore di lavoro, titolare della omonima impresa individuale che operava come sub-appaltatrice ed esecutrice di lavori di taglio ed esbosco, per colpa generica e per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, cagionato la morte del lavoratore, dipendente non regolarizzato dell’impresa individuale, che aveva iniziato a lavorare la mattina stessa dell’incidente e che era stato adibito ad operazioni di esbosco di piante già tagliate nei giorni precedenti. In particolare, occorreva rimuovere un pioppo che, dopo il taglio, era rimasto incastrato in una pianta di carpino. A tal fine il lavoratore, piuttosto che rimuovere il pioppo servendosi di un verricello, trainandolo in direzione contraria a quella di caduta, verificando che nell’area sottostante non stazionasse nessuno, segava il carpino con la conseguenza che uno dei rami, cadendo, lo colpiva al capo e alla schiena provocandogli lesioni gravi in conseguenza delle quali, dopo qualche ora decedeva.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse delle parti civili.

Il ricorso non merita accoglimento.
Ad avviso di questo Collegio, la sentenza impugnata appare congruamente motivata e rispettosa dei criteri e dei principi di diritto contenuti nelle sentenze rescindenti; avendo la Corte di appello ancorato i profili di colpa generica al caso concreto e alle risultanze probatorie acquisite, operando un compiuto confronto con le deposizioni dei testi e con le circostanze che le sentenze precedentemente annullate avevano pretermesso, ivi compresa la circostanza che al netto delle indicazioni date dal datore di lavoro circa la corretta procedura di rimozione del pioppo, il lavoratore deceduto, “durante una fase di sospensione dei lavori, mentre gli altri colleghi presenti si erano allontanati per una pausa caffè” assumeva l’iniziativa di tagliare il carpino con una operazione che durava pochi minuti senza che gli altri lavoratori potessero vedere la zona in cui stava agendo.
Infondate, alla luce di quanto detto, si rivelano le doglianze espresse dai ricorrenti secondo cui il giudice del rinvio non si sarebbe confrontato con i rilievi mossi dalla sentenza rescindente, essendosi la Corte di appello, confrontata con le emergenze istruttorie, con i profili di colpa della persona offesa, lavoratore esperto, senza che il tentativo di rimozione effettuato il giorno precedente dal datore di lavoro abbia minimamente inciso sul piano causale sulla estemporanea iniziativa di tagliare il carpino da parte del lavoratore in un momento di sospensione dei lavori in cui sul posto non erano presenti né gli altri lavoratori né il datore di lavoro.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente