Cassazione Penale: Infortunio mortale durante la posa di cavi elettrici sulla galleria e responsabilità in appalto

La Suprema Corte, Sez. 4, con la sentenza n. 4987 dell’8 febbraio 2016 si è espressa sulle responsabilità in appalto.

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (così sez. 4, n. 32142 del 14.6.2011, Goggi, rv. 251177, relativamente ad un caso, analogo a quello che ci occupa, in cui si contestava all’Imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare – non essendo assiduamente presente in loco – sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l’imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l’effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996 – è stato ribadito in altra condivisibile pronuncia- oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’Incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni (sez. 4, n. 18651 del 20.3.2013, Mongelli, rv. 255106 relativamente ad un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti del coordinatore il quale, non avendo adeguato il piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle modifiche strutturali intervenute nel corso dei lavori svolti all’Interno di un capannone presso la Bridgestone e non avendo provveduto a dare idonea informazione di dette modifiche ai datori di lavoro, causava la morte di un operaio ed il grave ferimento di un altro, entrambi precipitati da un solaio per effetto del suo cedimento).”

Dunque “in tema di infortuni sul lavoro le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’Incolumità dei lavoratori (sez. 4, n. 7443 del 17.1.2013, Palmisano ed altri, rv. 255102, in cui, in applicazione del principio, la Corte, in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto corretta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche l’obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza).”

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