Cassazione Penale: Infortunio mortale e colpa cosciente. Responsabilità del direttore di stabilimento e del caporeparto

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016), n. 19171 – Infortunio mortale e colpa cosciente: consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina. Responsabilità del direttore di stabilimento e del caporeparto

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha ricordato che “nella colpa cosciente (valutata, nel caso di specie, ai soli fini della comparazione delle circostanze) la verificazione dell’illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell’agente e mostra per così dire in azione l’istanza cautelare. L’agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa: il nesso tra cautela ed evento. L’evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva. Di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell’evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire doverosamente (Sez. U., n. 38343 del 24 aprile 2014). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ineccepibilmente ritenuto (sempre e solo ai fini della comparazione delle circostanze) elemento centrale nel giudizio di sussistenza della colpa cosciente l’aver consentito (se non disposto o autorizzato), nell’ambito delle rispettive funzioni, l’alterazione (mediante rimozione del blocco) dei sistema di sicurezza consentendo così di accedere all’impianto mantenendo anche il movimento principale di traslazione degli stampi nonostante che il manuale di istruzioni prevedesse che, in caso di apertura di una qualsiasi delle porte di accesso alla cabina e proprio grazie a quel sistema di blocco, le parti in movimento dei vari macchinari si sarebbero arrestate in automatico.”

La Suprema Corte ha evidenziato anche che “rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso che occupa gli imputati erano i gestori del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della loro sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che i garanti (gli imputati) erano chiamati a governare (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261108).”

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