Cassazione Penale: Infortunio mortale e responsabilità del committente “non professionale”

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40922 – Infortunio mortale dell’appaltatore dei lavori di pitturazione degli esterni di un villino: responsabilità del committente “non professionale”.

Pur dovendosi escludere che incomba sul committente -ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi ‘non professionale’, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.- un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi.
Solo, infatti, nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico -dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un’abitazione- includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l’incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all’eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.

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