Cassazione Penale: Infortunio mortale e responsabilità del DL dell’impresa affidataria

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2016, n. 39058 – Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo.

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha evidenziato che “l’art. 97 d.lgs 81/2008 prevede un ruolo chiave del datore di lavoro della impresa affidataria nella verifica delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività e di controllo ed intervento sui piani operativi di sicurezza, imponendogli un dovere di vigilanza non solo rispetto ai propri dipendenti ma anche rispetto ai lavoratori autonomi operanti all’interno del cantiere.
Nel caso in esame è stato accertato che fu proprio l’imputato a creare la situazione di pericolo, che è all’origine dell’infortunio, realizzando una struttura non prevista dal PSC e dal POS (il cd. parapetto a mensola), senza assumere contatti con il coordinatore, inidonea a sorreggere il peso del lavoratore. Parimenti è stato accertato che l’imputato non controllò che i lavoratori non si avvalessero di quella struttura per l’esecuzione delle opere loro affidate.
In questa prospettiva la tesi difensiva che valorizza la condotta colposa del lavoratore, sostenendo l’abnormità della iniziativa assunta dallo stesso di utilizzare il parapetto per l’esecuzione dell’opera di rasatura del tetto, in violazione delle direttive impartite dall’imputato, tralascia di considerare la portata effettiva del dovere di vigilanza sull’osservanza dei doveri incombenti sul lavoratore ed il legittimo affidamento che egli può fare sull’osservanza delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore.
Sul punto va precisato che il dovere di vigilanza del datore di lavoro, si intreccia con il legittimo affidamento che egli può fare sull’osservanza delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore solo nella ipotesi in cui lo stesso non è incorso in alcuna violazione degli obblighi posti a suo carico. Nel caso in esame invece, la condotta posta in essere dall’imputato – realizzando una struttura non prevista dal PSC e dal POS e omettendo la dovuta vigilanza affichè i lavoratori non vi facessero ricorso – costituisce violazione del dovere primario di vigilanza.”

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