Cassazione Penale: infortunio mortale operaio, responsabilità del RSPP per inidonea formazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2019, n. 30489 – Operaio travolto dal cedimento franoso durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee. Responsabilità del RSPP per inidonea formazione.

Ai sensi dell’art. 33, lett. d ed f, d.lgs. n. 81 del 2008 il r.s.p.p. provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 su rischi connessi all’attività lavorative e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
Va ricordato che il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

A ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la sicurezza, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud. – dep. 16/12/2013, Rv. 258125 – 01) e, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018 ud. – dep. 18/03/2019, Rv. 275279 – 01).

La Corte afferma in conclusione che la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali e, nel caso di specie, i corsi di formazione, pur presenti, mancavano totalmente di formazione in ordine al rischio da scavo.

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