Cassazione Penale: infortunio mortale, responsabilità dei DL e del CSE e responsabilità amministrativa dell’impresa

Cassazione Penale, Sez. 4, 9 aprile 2019, n. 15335 – Caduta mortale del dipendente non regolare durante l’uso del trabattello. Responsabilità dei datori di lavoro, del CSE e responsabilità amministrativa dell’impresa.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere è titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti:
a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel plano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori;
b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento”.

La Suprema Corte ha ribadito anche che “l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica” e che non può considerarsi abnorme “il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli “.

La Suprema Corte ha infine ricordato che “in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo:
1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008;
2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi.

In applicazione di tale principio la Corte regolatrice ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici”.

Quanto poi “alla scansione prevista dall’art. 101, d.lgs. n. 81 del 2008, non è revocabile in dubbio che l’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, debba trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici (art. 101, comma 2, cit.) e che prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice debba trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria (comma 3).
Preme al riguardo ricordare che la Corte regolatrice ha chiarito che l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori, ivi compreso, in caso di subappalto, quello dell’impresa subappaltante”.

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