Cassazione Penale: Infortunio preposto, responsabilità del DL e ruolo del preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2016, n. 48831 – Preposto cade dall’alto durante i lavori di coibentazione di un solaio. Doveroso fissaggio dei pannelli di copertura e responsabilità del DL. Ruolo del preposto

La Suprema Corte in questa sentenza ha precisato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del preposto non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche della detta figura di garante.
Ciò non toglie che a fini prevenzionistici, rispetto alla condotta del preposto, rimane responsabile il datore di lavoro in relazione ai rischi per la sicurezza dei lavoratori aventi portata generale e connessi all’attività lavorativa; e ciò in base al potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l’organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio. In ossequio a detto principio la Corte di legittimità afferma, ad esempio, che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche; in sintonia con tale assunto é anche l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge.
Nel caso di specie perciò, non può limitarsi la responsabilità dell’accaduto alla condotta del preposto, atteso che l’infortunio occorsogli non si era verificato nell’ambito di un singolo e occasionale episodio di inosservanza della regola cautelare da parte del preposto medesimo, tale da rendere inesigibile il dovere datoriale di vigilanza a fini prevenzionistici, ma al contrario si inseriva in una prassi (ossia quella, già vista, della copertura dei diversi varchi presenti sul solaio con pannelli metallici non fissati) sicuramente ben nota o comunque conoscibile al datore di lavoro, e altrettanto sicuramente tale da violare le norme cautelari richiamate nell’editto imputativo.”

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