Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2023, n. 37481 – Investimento mortale di uomo a terra.
La Corte di appello in parziale riforma della sentenza del Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche e confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., commi 2 e 3.
L’imputato avendo ricevuto l’incarico di abbattere e rimuovere alcuni alberi presso un terreno mentre si trovava alla guida di un mezzo semovente forestale, procedendo in retromarcia, investiva la vittima che si trovava a terra nei pressi del mezzo intento a misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti, in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la sua ditta e la ditta dell’imputato. Per colpa consistita in negligenza ed imprudenza, avendo effettuato la manovra di retromarcia con il mezzo semovente omettendo di controllare previamente con la dovuta attenzione la presenza di altre persone e, in particolare, della persona offesa che sapeva essere nell’immediata vicinanza, nonchè per colpa specifica consistita nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 30, in quanto ometteva di adottare le necessarie precauzioni volte ad evitare l’investimento dei lavoratori a terra, atteso che il mezzo utilizzato a causa delle sue grosse dimensioni preclude una completa visuale della zona di avanzamento.
L’imputato ricorre per cassazione.
Il ricorso è inammissibile.
Laddove esclude la prova in giudizio del mancato rispetto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, sulla base di una diversa lettura delle disposizioni del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), e, più in generale, delle prove in giudizio, dalle quali non emergerebbe alcuna violazione delle norme sulla sicurezza, non è consentito in sede di legittimità perchè volto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti che ha peraltro trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata.
Infondato è anche il motivo, poichè contesta la giurisprudenza assolutamente consolidata, secondo il quale la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai Mario, Rv. 284237 01). Non questo è all’evidenza il caso di specie, in cui la vittima era intenta a svolgere un’attività rientrante nei sui compiti (misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti), e ciò proprio in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la sua ditta individuale e la ditta facente capo all’imputato avente ad oggetto l’abbattimento, la sezionatura e il carico della legna ricavata.
Fonte: Olympus.uniurb