Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2025, n. 39821 – Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore: irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore in presenza di protezioni aggirabili del macchinario.
La Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale nei confronti dell’imputata, ritenuta responsabile quale socia accomandataria, del reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. in danno del lavoratore dipendente della società.
Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi nello stabilimento della società, secondo la concorde ricostruzione fornita dai giudici di merito, l’operaio assemblatore di sesto livello, stava operando su un trapano a colonna e aveva il compito di praticare due fori su pezzi metallici di forma cilindrica lunghi circa sei centimetri. Per togliere dalla morsa l’ultimo di questi pezzi, rimosse la protezione della punta perforatrice e il guanto della mano destra rimase impigliato nella rotazione della punta stessa con la conseguenza, che la mano destra fu afferrata e il lavoratore riportò gravi lesioni personali.
L’imputata è stata ritenuta responsabile dell’infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 70 e 71 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e, in particolare, per aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza perché dotata di una protezione fissa di dimensioni non idonee ad impedire il contatto accidentale dell’operatore con gli organi meccanici in movimento e non dotata di un microinterruttore atto ad interrompere il collegamento con questi organi in caso di apertura.
L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello.
II ricorso è infondato e ne consegue il rigetto.
Si deve premettere che la sentenza impugnata esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e fa rinvio integrale ai passaggi logico giuridici della prima sentenza.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente una colpa specifica per violazione dell’art. 71 D.Lgs. n. 81/08, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro sono indicati dal precedente art. 70 che rinvia all’allegato V.
Questo allegato prevede, al punto 6, le misure che devono essere adottate per prevenire i rischi derivanti dagli elementi mobili delle attrezzature di lavoro.
Il punto 6.1. dell’allegato V stabilisce che, se presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro “devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”. Prevede, inoltre, che le protezioni e i sistemi protettivi non debbano poter essere “facilmente elusi o resi inefficaci”.
Ai sensi del punto 6.3. del medesimo allegato, “gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l’arresto dell’attrezzatura di lavoro all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo;
b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura”.
Tale essendo il dato normativo, i rilievi critici formulati dalla difesa sull’effettiva esistenza della colpa specifica e sulla rilevanza causale dell’ipotizzata violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si appalesano privi di pregio.
Le sentenze di merito riconoscono che il comportamento del lavoratore fu imprudente. Riferiscono, infatti, che le protezioni presenti sul macchinario furono aggirate; che il trapano non fu utilizzato in conformità alle indicazioni ricevute e al manuale d’uso e manutenzione; che, pur avendo ricevuto in dotazione dispositivi di protezione individuali adeguati, il lavorator infortunato non face uso dei guanti che gli erano stati forniti, ma di guanti da saldatore prestatigli da un collega e inidonei a fini di sicurezza. Rilevano, tuttavia, che tale imprudente comportamento fu tenuto nello svolgimento delle mansioni alle quali l’infortunato era addetto e l’infortunio rappresentò la concretizzazione di un rischio che il datore di lavoro era chiamato a governare.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che il rischio concretizzatosi, rappresentato dall’elusione delle protezioni applicate sugli organi lavoratori di un macchinario pericoloso quale è un trapano a colonna, fosse tra quelli che il datore di lavoro era chiamato a governare ai sensi degli artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08 e che le protezioni apposte sul macchinario non fossero sufficienti a governare quel rischio. La motivazione è coerente col contenuto dell’allegato V al D.Lgs. 81/08 (punti 6.1 e 6.3) che è richiamato dall’art. 70 e, indirettamente, dall’art. 71, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Il ricorso non la contrasta perché si limita a sostenere che, se il lavoratore si fosse attenuto alle normali modalità operative, l’infortunio non si sarebbe verificato.
Fonte: Olympus.uniurb


