Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio 2018, n. 9137 – Movimentazione massi e successiva caduta di un masso sui due operai presenti sul fondo della cava. La sconsiderata condotta di un DL è così imprudente da interrompere il nesso rispetto all’altro DL
Gli imputati sulla cui responsabilità si è pronunciata la Cassazione con questa sentenza sono, tra gli altri, En.L. ed Er.L, entrambi legali rappresentanti della s.r.l. della quale era dipendente il lavoratore deceduto.
La responsabilità di En.L. viene definita già in primo grado mediante sentenza di patteggiamento.
La Corte d’Appello, “ripercorsa la responsabilità di En.L. sostanzialmente negli stessi termini ricostruiti in primo grado, ha evidenziato che, in realtà, su entrambi i datori di lavoro grava l’onere di garantire la sicurezza dei lavoratori” e aveva così condannato anche Er.L.
La Cassazione ribalta la sentenza di appello sottolineando che “la sconsiderata condotta del datore di lavoro (En.L.) che ha, peraltro in maniera del tutto estemporanea, impartito l’ordine a R.DF. e a S.G. di lavorare sul fondo della cava mentre il medesimo movimentava pesantissimi massi in posizione sopraelevata rispetto ai due sciagurati operai è, in realtà, talmente grave ed imprudente da avere interrotto ogni nesso di causalità rispetto alla posizione di Er.L.: in altre parole, En.L., con la descritta condotta, ha assunto in proprio la posizione di garanzia, così provocando l’affievolimento e non già il rafforzamento, come invece illogicamente sostenuto nella sentenza impugnata (p. 5), della posizione di garanzia dell’altro datore di lavoro astrattamente equiordinato.”
La responsabilità di En.L. viene definita già in primo grado mediante sentenza di patteggiamento.
La Corte d’Appello, “ripercorsa la responsabilità di En.L. sostanzialmente negli stessi termini ricostruiti in primo grado, ha evidenziato che, in realtà, su entrambi i datori di lavoro grava l’onere di garantire la sicurezza dei lavoratori” e aveva così condannato anche Er.L.
La Cassazione ribalta la sentenza di appello sottolineando che “la sconsiderata condotta del datore di lavoro (En.L.) che ha, peraltro in maniera del tutto estemporanea, impartito l’ordine a R.DF. e a S.G. di lavorare sul fondo della cava mentre il medesimo movimentava pesantissimi massi in posizione sopraelevata rispetto ai due sciagurati operai è, in realtà, talmente grave ed imprudente da avere interrotto ogni nesso di causalità rispetto alla posizione di Er.L.: in altre parole, En.L., con la descritta condotta, ha assunto in proprio la posizione di garanzia, così provocando l’affievolimento e non già il rafforzamento, come invece illogicamente sostenuto nella sentenza impugnata (p. 5), della posizione di garanzia dell’altro datore di lavoro astrattamente equiordinato.”
Fonte: Olympus.uniurb
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