Cassazione Penale: la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza sull’attività del preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 giugno 2019, n. 27210 – Omesso controllo della chiusura della soletta e caduta. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza sull’attività del preposto, peraltro privo degli adeguati requisiti.

L’evento è stato imputato al legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato, quale preposto alla sicurezza sul cantiere, un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere), per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, “creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche”; per non aver vigilato sull’adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza C., il quale “nell’ultimo periodo .. si occupava sempre meno persino di partecipare alle riunioni inerenti la sicurezza convocate dal coordinatore della sicurezza”. I giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia del legale rappresentante e l’infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto, ed alla omessa vigilanza sull’attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti. In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l’infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, l’imputato non ha assicurato.

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