Cassazione Penale, Sez. 4, 06 febbraio 2026, n. 5037 – Lesione alla mano del lavoratore durante l’utilizzo di una sega circolare. La prassi contra legem avallata dal preposto o la nomina di un RSPP non esonerano il datore da responsabilità.
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. e condannato alla pena di reclusione.
Più in particolare, quale datore di lavoro del lavoratore infortunato, l’imputato è stato ritenuto responsabile delle lesioni subite dal dipendente nell’uso di una sega circolare, per colpa consistita nella violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), e 71, commi 3 e 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso, poiché infondato, deve essere rigettato.
Allo scrutino dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il dipendente di un mobilificio, di cui l’imputato è stato legale rappresentante, era intento ad affilare un pezzo di legno con una sega circolare a banco. In un frangente la lama della sega veniva in contatto con la mano sinistra dell’operaio cagionandogli gravi gravi lesioni personali.
La condotta colposa dell’imputato, ritenuta rilevante sul piano causale, è consistita nel non adempiere all’obbligo di formazione e nel non prevedere che la sega circolare fosse effettivamente dotata della cuffia di protezione, il cui utilizzo era prescritto dalle istruzioni d’uso del macchinario.
Venendo alle singole doglianze, il primo motivo, con cui si deduce erronea applicazione dell’art. 590 cod. pen. e vizio della motivazione, è inammissibile.
2.1.1. Sostiene il ricorrente che la cuffia di protezione era a disposizione del lavoratore, e che per talune lavorazioni, per le quali non poteva essere utilizzata, un profilo di colpa era al più attribuibile al capo reparto, il quale poteva disporre dell’uso di altri macchinari presenti in azienda (c.d. banchi di lavoro).
Una volta esclusa la disponibilità della cuffia (il cui uso era comunque incompatibile con alcune lavorazioni con la sega circolare), solo per completezza osserva il Collegio che una prassi contra legem (avallata o addirittura suggerita dal preposto) non esonererebbe il datore da responsabilità, essendone stato egli a conoscenza, per come affermato dai giudici di merito (pp. 10 e 15 sentenza impugnata; p. 17 sentenza del Tribunale) e genericamente contestato, solo in fatto, dal ricorrente, al quale è stato pure imputato di aver omesso ogni forma di sorveglianza (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960-01; Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Rv. 228344-01).
È stato infatti affermato, e va qui ribadito, che una volta instaurata una prassi contra legem, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, solo ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza (Sez. 4, n. 45398 del 25/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Rv. 27679702).
Il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’obbligo di formazione, è infondato.
Il ricorrente evidenzia di aver adempiuto i suoi obblighi attraverso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, e di essere stato tratto in inganno circa l’avvenuto svolgimento dei corsi di formazione, da quest’ultimo falsamente attestato.
Allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempie a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso. Né il profilo di colpa può essere escluso in ragione della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione: quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione del dipendente.
Come chiarito da questa Sezione in più pronunce, il datore di lavoro non può limitarsi a una mera vigilanza formale o “cartolare”, ma deve esercitare una vigilanza effettiva e sostanziale sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’obbligo di vigilanza non può quindi considerarsi assolto con la mera nomina di figure tecniche specializzate, dovendo il datore mantenere un controllo effettivo sull’andamento delle attività lavorative e sulle condizioni di sicurezza, specie quando emergano elementi che possano ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Rv. 281855 -01, con la precisazione che la verifica sulla concreta attuazione dell’obbligo di vigilanza non può prescindere dall’esistenza di prassi elusive note all’obbligato).
Conseguentemente, è stato affermato che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rv. 270286-01; Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013, Rv. 258125-01).
Fonte: Olympus.uniurb


