Cassazione Penale: Lavoratore infortunato e responsabilità del datore di lavoro per macchinario non conforme e per mancata formazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2016, n. 48755 – Infortunio con la macchina squadatrice. Responsabilità del datore di lavoro per il macchinario non conforme e per la mancata formazione

La Corte di Cassazione in questa sentenza si è così espressa: “I giudici di merito hanno ritenuto che l’infortunio si sia verificato in quanto il datore di lavoro ha consentito che venisse utilizzato un macchinario non conforme al disposto dell’art. 70 co 2 d.lvo 81/08 ed ha omesso di istruire il lavoratore circa il corretto utilizzo del macchinario ed i rischi connessi alla lavorazione.
Ciò in contrasto con gli obblighi del datore di lavoro in materia antinfortunistica. Come più volte evidenziato da questa stessa Corte, infatti, tali obblighi sono finalizzati a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti dipendenti da imperizia, negligenza, imprudenza dello stesso, di conseguenza il datore di lavoro risponde per omissione colposa quanto all’adozione dei presidi diretti a neutralizzare il pericolo derivante non solo dall’esecuzione normale dell’attività lavorativa e del corretto utilizzo della macchine da parte del lavoratore ma anche da tutte quelle attività ed iniziative del lavoratore anomale ed eccezionali ancorché prevedibili, connesse alla assuefazione e alla mancata valutazione da parte sua dei rischi legati alla lavorazione.
La responsabilità del datore viene meno solo in caso di comportamenti del lavoratore del tutto abnormi, imprevedibili, tali da sfuggire ad ogni possibilità di controllo del datore stesso.”

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