Infatti “le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli”.
Nella fattispecie il lavoratore che “aveva svolto le sue mansioni con una scelta ragionata, anche per evitare l’intralcio di un filo di circa 25 metri dispiegato attraverso le stanze attigue alla terrazza, non ha interrotto il nesso di causalità con l’evento lesivo, che è stato determinato dalle omissioni delle doverose misure di prevenzione consistite nel caso di specie nella mancata realizzazione di un parapetto costruito a regola d’arte sul foro del vano scala.”