Cassazione Penale, Sez. 3, 06 aprile 2021, n. 12940 – DVR e rischio MMC. Le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di VDR non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il relativo documento.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori “. Inoltre “il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia”.
La Suprema Corte ha anche ricordato che “il reato previsto dall’art. 29, quinto comma, d.lgs. 81 del 2008 – che si pone in continuità normativa con la previsione di cui all’art. 4, comma secondo, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – punisce l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento”. Anche in queste ipotesi “le modalità pur semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione richiedono l’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi”. Infine “a norma dell’art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 81 del 2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa» – ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione – e «l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati»”.
Fonte: Olympus.uniurb