Cassazione Penale: legittimo il sequestro probatorio del forno industriale esploso per accertare le responsabilità del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2025, n. 37434 – Esplosione del forno industriale e responsabilità del datore di lavoro. Legittimo il sequestro probatorio.

 

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso promosso, ex art. 324 cod. proc. pen., nell’interesse dell’imputato (indagato nella qualità di legale rappresentante della società in ordine al delitto di cui all’art. 590 cod. pen. in relazione ad un infortunio occorso ad una lavoratrice dipendente), avverso il decreto del Pubblico Ministero di sequestro probatorio del forno industriale che era esploso cagionando ustioni al volto della lavoratrice. Il Pubblico Ministero, a seguito di annullamento da parte del Tribunale del Riesame del precedente decreto di convalida del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, aveva emesso decreto di sequestro al fine di “accertare i profili di responsabilità dell’indagato e, segnatamente, se si sia verificato un malfunzionamento del forno e se questo sia dovuto a profili di negligenza dell’imputato nella manutenzione del bene o sotto altri profili”.
Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto appello davanti allo stesso Tribunale che ha convertito l’impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale “contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricomprese la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’art. 606 lett. e) quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710). Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916).
Ciò premesso, il ricorrente, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, ha lamentato un inammissibile vizio di motivazione, sotto il duplice profilo del fumus del reato e del periculum. Quanto al fumus, il Tribunale ha dato atto che il decreto di sequestro contiene non solo la menzione della norma violata, ovvero l’art. 590 cod. pen., ma anche il riferimento agli accertamenti in corso finalizzati a individuare eventuali responsabilità del ricorrente, nella qualità di datore di lavoro, in relazione alla esplosione del forno. La motivazione, dunque, lungi dall’essere mancante, dà conto in maniera adeguata e sufficiente delle lesioni riportate da una dipendente in ambiente lavorativo astrattamente riconducibili al mancato assolvimento da parte del ricorrente degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavori connessi alla posizione di garanzia rivestita, con conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (in tal senso, in ordine alla necessità che la nozione di fumus presupponga l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, si vedano, da ultimo, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Rv. 286366 – 01; Sez. 5 n. 3722 del 11/12/2019 dep. 2020, Rv. 278152; Sez 6 n. 33965 del 13/04/2021 non mass.). Anche in relazione al periculum, la motivazione non può dirsi mancante nel senso anzi detto. In ossequio al principio per cui il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Rv. 269664; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv. 268724; Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Rv. 268736; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Rv. 265391) e, quando abbia ad oggetto cose pertinenti al reato, anche del nesso di pertinenzialità rispetto al reato contestato (Sez. 2 n. 33943 del 15/03/2017, Rv. 270520), il Tribunale ha richiamato il contenuto del decreto del PM nella parte in cui ha indicato le esigenze sottese al sequestro, in ragione “della necessità di accertare i profili di responsabilità dell’indagato e segnatamente se si sia verificato un malfunzionamento del forno e se questo sia dovuto a profili di negligenza del A.A. nella manutenzione del bene o sotto altri profili”.
Anche il motivo, con cui si censura la insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro di cui all’art. 321 cod. proc. pen., è inammissibile. Basti in proposito osservare che la doglianza è del tutto inconferente, posto che nel caso in esame viene in rilievo un’ipotesi di sequestro probatorio e non già di sequestro preventivo.

Fonte: Olympus.uniurb

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