Inoltre “sembra corretto affermare che l’adeguatezza e l’efficacia del modello di controllo deve essere verificata in considerazione della sua specificità rispetto all’ambiente lavorativo interessato, ma non può essere esclusa solo perché si è verificato un incidente. Da un lato, infatti, una soluzione che valorizzi in termini decisivi il fatto della verificazione di un infortunio implica l’adozione di forme di responsabilità oggettiva; dall’altro, l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, richiede «il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo» solo «quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico», e, quindi, solo in occasione di sopravvenienze, appunto «significative». Di conseguenza, la verifica in ordine ad adeguatezza ed efficacia del modello di controllo, ai fini dell’esonero della responsabilità del «datore di lavoro» delegante, deve essere compiuta ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione del modello.”
Nel caso in esame “essendo il ricorrente «datore di lavoro» di una società multinazionale a struttura complessa ed articolata in molteplici stabilimenti, è necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte gestionali di fondo dell’impresa ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, valutata secondo un giudizio ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo”.
Nella specie “la sentenza impugnata, per affermare la responsabilità del ricorrente, ha richiamato l’incidente e la presenza di «insidie pericolosissime» sul luogo del fatto, ma non ha precisato se, e perché, la presenza di queste «insidie» e la mancata “neutralizzazione” di esse debbano essere ritenute la conseguenza di scelte gestionali di fondo dell’impresa, né se, e perché, in relazione a tali circostanze, debba ritenersi l’inefficacia e l’inadeguatezza del modello organizzativo, secondo una valutazione compiuta alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della sua predisposizione.”