Cassazione Penale, Sez. 3, 31 agosto 2018, n. 39324 – Posizioni di garanzia nelle strutture complesse: l’individuazione dei destinatari degli obblighi di sicurezza deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, ma sulle funzioni in concreto esercitate.
La giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel gravame, ha costantemente affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 299, d. lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (tra le altre, Sez. 4, n. 18090 del 12/1/2017, Amadessi, Rv. 269803; Sez. 4, n. 19029 del 1°/12/2016, De Nardis, Rv. 269602). Ancora sul tema, e con ancor maggior riferimento al caso di specie, questa Corte ha sostenuto che, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n. 22606 del 4/4/2017, Minguzzi, Rv. 269972. Si veda anche Sez. 4., n. 52536 del 9/11/2017, Cibin, Rv. 271536).
Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo dei principi indicati, con riguardo alla ricorrente: data, infatti, la pacifica posizione di questa quale datrice di lavoro in una struttura complessa (M.A.V. Costruzioni s.r.l.), il Tribunale ne ha fatto derivare – sic et simpliciter – la specifica responsabilità per l’uso di una leva non adatta, senza alcuna verifica di quei particolari profili di colpa – appena sopra menzionati – che attengono alla figura ricoperta.
Fonte: Olympus.uniurb
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