Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2019, n. 3217 – Infortunio durante la pulizia di un macchinario: mancanza di formazione e responsabilità dei preposti.
In tema di sicurezza sul lavoro, il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”, e non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.
Va evidenziato che nella sentenza di primo grado è stata specificamente affrontata e risolta in senso positivo, con indicazione delle relative deleghe, la questione dell’attribuzione agli imputati, in qualità di preposti, di poteri specifici di formazione dei lavoratori, che, nel caso di specie, peraltro, non esigevano né particolari competenze né autonomia di spesa, risolvendosi nella mera necessità di assicurare ai lavoratori adeguate istruzioni e spiegazioni sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire.
Fonte: Olympus.uniurb
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