Cassazione Penale: mancanza di misure idonee a prevenire il pericolo di incendio

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2019, n. 39745 – Incendio in azienda: mancanza di misure idonee a prevenire il pericolo.

La Corte di cassazione ha sottolineato che nel caso di specie “premesso che il rischio incendio è intrinseco nella lavorazione di sostanze infiammabili, è emerso che occasionalmente venivano accesi fuochi all’interno di quei luoghi sia in base a quanto dichiarato dalla persona offesa sia per il riscontro effettuato da un terzo, il tecnico della Asl, che ha visto un braciere con ceneri e residui delle passate combustioni”.

Inoltre “l’unica misura di prevenzione adottata dall’azienda fu quella di apporre alcuni cartelli che vietavano di accendere fuochi. Ora, se da un lato, è di tutta evidenza l’inidoneità di tale insufficiente misura antinfortunistica, dall’altro, la presenza di quei segnali dimostra inequivocabilmente che il rischio di verificazione dell’evento… era non solo prevedibile, ma era stato realmente previsto. Di talché l’imputato… aveva l’obbligo di impedirlo e per neutralizzarlo avrebbe dovuto semplicemente attenersi alle prescrizioni imposte dall’art. 46 del T.U. n. 81 del 2008 e controllare, personalmente o per mezzo di idoneo personale appositamente incaricato, che quel tipo di fochi (utilizzati dai lavoratori anche allo scopo di riscaldarsi nelle gelide giornate invernali) non venissero accesi”.

La Suprema Corte ha anche ricordato che “secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di infortuni sul lavoro, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 ud. – dep. 05/04/2018, Rv. 273247 – 01); in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 ud. – dep. 27/03/2017, Rv. 269603 – 01)”.

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