Cassazione Penale: mancata comunicazione da parte del datore di lavoro del diverso funzionamento dei presidi di sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23808 – Infortunio del manutentore macchine. Mancata comunicazione da parte del datore di lavoro del diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale.

Propone ricorso avverso la sentenza d’appello l’amministratrice delegata, quindi datrice di lavoro, per il reato di cui all’art. 590 cod. penale ai danni del dipendente manutentore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nel novembre 2014 il dipendente, con funzioni di manutentore macchine, mentre stava compiendo operazioni di manutenzione aveva subito un infortunio alla mano sinistra rimasta intrappolata tra le cesoie agganciate all’albero a camme del macchinario e aveva riportato fratture multiple con lesioni tendinee. Si era accertato che una diversa configurazione del quadro elettrico, attuata nel corso di lavori sulla macchina effettuati nel mese di agosto-settembre, su incarico dell’imputata, aveva determinato un diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale. I giudici di merito avevano ritenuto che l’infortunio fosse ascrivibile alla condotta colposa della datrice di lavoro, la quale aveva mantenuto in esercizio una macchina oggettivamente pericolosa, senza aver adeguatamente formato/informato il lavoratore in relazione alle mutate condizioni di sicurezza.

La ricostruzione della base fattuale da parte dei giudici di merito non è inficiata da nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente. I giudici hanno effettuato una ricostruzione coerente con le risultanze istruttorie delle quali hanno dato ampio conto, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione. Il ricorso da un lato evidenzia carenze nella ricostruzione fattuale che in realtà sono inesistenti, dall’altro tende a prospettare una diversa, inammissibile lettura di elementi di fatto, già vagliati in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito.

Quanto ai profili di colpa in capo all’imputata la Corte di Appello ha evidenziato che :
– le nuove modalità d’uso e le nuove condizioni di accesso in sicurezza al macchinario erano conosciute, o quanto meno dovevano essere conosciute, dai responsabili aziendali, tanto che erano state trascritte nel manuale d’uso del settembre 2014. Ciò nonostante l’imputata non aveva provveduto ad effettuare alcuna informazione/aggiornamento della formazione dei dipendenti rispetto alle modifiche apportate;
– a seguito dell’infortunio l’ASL aveva rilevato a carico del datore di lavoro la violazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008. In ottemperanza alla prescrizione il manuale di uso era stato nuovamente aggiornato con una terza versione datata dicembre 2014, nella quale si era aggiunta la dicitura per cui «in modalità manuale si può accedere solo ad impianto fermo (con ogni forma di energia scollegata)»;
– non poteva configurarsi nel caso di specie un rischio occulto, in quanto la mera lettura dei manuali, ante e post intervento, era sufficiente per prendere atto delle sostanziali modifiche delle condizioni di sicurezza nell’accesso al macchinario e per disporre la attività di formazione e informazione nei confronti di lavoratori e manutentori;
– nessuna condotta abnorme era ascrivibile all’infortunato per non aver staccato la corrente della macchina prima dell’intervento, tanto che la previsione perentoria e inequivoca circa il completo scollegamento dalla rete era stata inserita solo dopo l’intervento del dipartimento di prevenzione, a seguito dell’infortunio; vero è che per le attività di manutenzione era previsto ab origine lo scollegamento dalla rete, ma il capitolo del manuale relativo ai rischi residui ne sosteneva la insussistenza, sia in modalità automatica, sia in modalità manuale perché l’apertura del cancello arrestava in toto il funzionamento della macchina;
– il fatto che le modifiche del manuale d’uso fossero riferite agli operai e non ai manutentori era argomento inconsistente, in quanto la parte riservata alla manutenzione era identica nella prima versione del manuale e nella terza e in ogni caso, il mancato aggiornamento, ove necessario in relazione alle rilevanti modifiche delle condizioni di sicurezza del macchinario, non poteva che rilevare quale indice ulteriore della colpa del datore di lavoro, tanto più che la persona offesa aveva riferito di aver agito nello stesso modo anche qualche giorno prima dell’infortunio, secondo una prassi evidentemente tollerata anche perché, fino alle modifiche operate nel mese di agosto, effettivamente sicura.

Il percorso logico seguito dai giudici di merito è ancora una volta coerente con le risultanze in atti e rispettoso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di responsabilità del datore di lavoro cui incombe l’obbligo di apprestare i presidi di sicurezza a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti.
Invero a fronte delle intervenute modifiche sulla linea che avevano determinato differenti modalità di funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale, è emerso che la datrice di lavoro non aveva portato a conoscenza dei dipendenti le nuove modalità di funzionamento.
I rilievi della ricorrente sono manifestamente infondati, giacché, proprio in ragione della posizione di garanzia rivestita, incombeva su di lei l’obbligo di informarsi sulle possibile conseguenze delle modifiche commissionate e il non aver assolto a tale obbligo è indice di per sé di un atteggiamento di grave trascuratezza.
L’imputata era tenuta a garantire la sicurezza anche nei confronti del dipendente manutentore della macchina: costui, proprio perché addetto ad intervenire sulla stessa, al pari degli operai, avrebbe dovuto essere adeguatamente formato e informato rispetto alle modifiche apportate.

Infine correttamente i giudici hanno escluso che la condotta del manutentore, consistita nel non aver scollegato la corrente della linea prima dell’intervento, potesse essere qualificata come abnorme. Se è vero che a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio «dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT e/Musso Paolo, rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
La decisione della Corte d’appello anche in relazione a tale profilo appare coerente con i su indicati principi e non si presta a censura alcuna. Nel caso in esame la condotta del lavoratore infortunatosi è stata posta in essere nell’ambito delle mansioni a lui affidate e non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia: il lavoratore aveva omesso di scollegare la linea dalla rete, in quanto non era stato messo al corrente che i presidi di sicurezza in modalità manuale non erano più attivi.

Fonte: Olympus.uniurb

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